COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 03/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.32 della Società A.S.D. GIOVENTU’ SAVELLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 20.11.2014 (ammenda di 100,00,squalifica del calciatore MARASCO Antonio fino al 16.4.2015, squalifica del calciatore ANANIA Antonio per DIECI gare effettive, squalifica del calciatori GENTILE Giuseppe, NOTARO Angelo e TRIDICO Pasquale per OTTO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 03/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.32 della Società A.S.D. GIOVENTU’ SAVELLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 20.11.2014 (ammenda di 100,00,squalifica del calciatore MARASCO Antonio fino al 16.4.2015, squalifica del calciatore ANANIA Antonio per DIECI gare effettive, squalifica del calciatori GENTILE Giuseppe, NOTARO Angelo e TRIDICO Pasquale per OTTO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che per i provvedimenti sopra descritti risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti ai calciatori Anania Antonio, Gentile Giuseppe, Notaro Angelo e Tridico Pasquale e che, pertanto, devono essere ridotte; mentre vanno confermate l’ammenda di € 100,00 irrogata alla Società ASD Gioventu’ Savelli e la squalifica fino al 16.4.2015 inflitta al calciatore Marasco Antonio. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta: -al calciatore ANANIA Antonio a SETTE (7) gare effettive; -al calciatore GENTILE Giuseppe e SEI (6) gare effettive; -al calciatore NOTARO Angelo a CINQUE (5) gare effettive; -al calciatore TRIDICO Pasquale a CINQUE (5) gare effettive. conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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