COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 10/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.11 della Società A.S.D. VAL GALLICO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 16.10.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Greffa Mosorrofa – Val Gallico dell’11.10.2014 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 500,00, squalifica dell’allenatore FALCONE Santo fino al 16.10.2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 10/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.11 della Società A.S.D. VAL GALLICO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 16.10.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Greffa Mosorrofa - Val Gallico dell’11.10.2014 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 500,00, squalifica dell’allenatore FALCONE Santo fino al 16.10.2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA la Società Val Gallico lamenta la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 -3, e la conseguente ammenda e squalifica del tesserato, a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere la gara stessa per gli incidenti verificatisi al 10° del 2° T., e in particolare per l'aggressione subita dal sig. Santo Falcone, allenatore del Val Gallico. La società reclamante contesta che si sia verificata aggressione fisica, limitandosi i calciatori e lo stesso Falcone Santo, entrato abusivamente in campo, a semplici proteste. Al contrario, risulta dal rapporto che l'aggressione si concretizzava con tre forti spintoni che mandavano a sbattere il direttore di gara contro la recinzione del terreno di gioco, provocandogli fortissimo dolore al dorso. Il sig. Falcone Santo tentava ulteriormente di colpire l'arbitro con un pugno, che veniva impedito grazie all'intervento di un calciatore della stessa squadra. L'arbitro produce certificato di Pronto Soccorso che attesta dolori alla spalla dx e nella zona lombo sacrale, con prognosi di 10 giorni. L'arbitro a questo punto decretava la sospensione della gara, poiché in seguito all'impatto causato dagli spintoni non era più nelle condizioni psicofisiche di proseguire. Giunto negli spogliatoi chiedeva l'intervento della forza pubblica, che non era inizialmente presente, per poter abbandonare l'impianto. Tanto premesso, la Corte adita ritiene incontestabili i fatti ascritti a carico del sig.Santo Falcone, allenatore, risultanti dagli atti ufficiali che costituiscono prova privilegiata, confermati dal direttore di gara senza incertezze. La delineata situazione di fatto riveste altresì gli estremi di carattere oggettivo sufficienti per la sospensione della gara, essendosi verificati atti di concreta intimidazione e di violenza - consumata e tentata - nei confronti del direttore di gara, con conseguenze lesive, attestate da certificato del Pronto Soccorso. E’ pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza sportiva, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità propria e/o dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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