COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 10/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.34 della Società A.S.P.I. PADRE MONTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.20 SGS del 27.11.2014 (squalifica dell’allenatore BUCHICE Luigi fino al 10.12.2014, squalifica del calciatore CORICA Giacomo fino al 26.2.2015 ).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 10/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.34 della Società A.S.P.I. PADRE MONTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.20 SGS del 27.11.2014 (squalifica dell’allenatore BUCHICE Luigi fino al 10.12.2014, squalifica del calciatore CORICA Giacomo fino al 26.2.2015 ). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La ricorrente chiede una riduzione della squalifica al calciatore Corica Giacomo deducendo che lo stesso non avrebbe avvicinato la testa a quella dell'arbitro, il quale ha travisato il comportamento del calciatore per il modo eccessivo con cui lo stesso ha protestato. Dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, risulta invero che il calciatore ha protestato eccessivamente appoggiando la testa contro quella dell'arbitro, procurandogli dolore. A parere di questa Corte, la condotta del calciatore va inquadrata come atto di protesta di modesta violenza e pertanto la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato e può essere ridotta. Per quanto riguarda la squalifica a carico dell'allenatore Buchice Luigi, essendo inferiore a un mese, il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art.45, comma 3, lett.b) del C.G.S. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso avverso la squalifica dell'allenatore BUCHICE Luigi; in parziale accoglimento, riduce la squalifica al calciatore CORICA Giacomo fino al 5 GENNAIO 2015 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it