COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 10/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.36 della Società S.S. CUS RENDE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.13 del 20.11.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Rogliano 1948 – Cus Rende del 15.11.2014, ammenda di € 300,00, squalifica del calciatore BONOFIGLIO Alessio fino al 3.3.2015, squalifica del calciatore DE ROSA Mariano fino al 22.2.2015, squalifica dei calciatori BRUNO Francesco , FRANCO Giuseppe e FOGLIETTI Marco per TRE gare effettive, inibizione del dirigente GUIDO Serafino fino al 22.1.2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 10/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.36 della Società S.S. CUS RENDE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.13 del 20.11.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Rogliano 1948 - Cus Rende del 15.11.2014, ammenda di € 300,00, squalifica del calciatore BONOFIGLIO Alessio fino al 3.3.2015, squalifica del calciatore DE ROSA Mariano fino al 22.2.2015, squalifica dei calciatori BRUNO Francesco , FRANCO Giuseppe e FOGLIETTI Marco per TRE gare effettive, inibizione del dirigente GUIDO Serafino fino al 22.1.2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sento il rappresentante della società reclamante; sentito l'arbitro a chiarimenti; RILEVA preliminarmente, va dichiarato parzialmente inammissibile il reclamo contro la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, mancando attestazione di avvenuta trasmissione del ricorso alla società controinteressata, come sancito dall'art.46, c. 5, del C.G.S. Nel merito, la reclamante contesta la decisione dell'arbitro di terminare la gara pro forma, in quanto si sono verificate semplici ed educate proteste da parte dei calciatori, non sfociate in atti di intimidazione e/o di minaccia e che erroneamente l'arbitro ha temuto per la propria incolumità, mostrando quindi un timore soggettivo immotivato. Argomenta la reclamante che le forze dell'ordine presenti sono rimaste inoperose, a dimostrazione del fatto che non vi è stato alcun pericolo di aggressione e/o intimidazione al direttore di gara, e che la gara stessa è proseguita senza ulteriori problemi. Per tali motivi le sanzioni comminate ai tesserati e l'ammenda alla società sarebbero eccessive e, in particolare, invoca un errore di identificazione nei confronti del dirigente Guido Serafino, che al momento delle decisioni arbitrali contestate non era presente, in quanto si era recato con la propria auto presso il Pronto Soccorso per accompagnare il Calciatore n.5 De Rose Ivan, uscito per infortunio al 25° del 1° T. Il supplemento di rapporto, che costituisce prova privilegiata, offre una ricostruzione dettagliata dei fatti, con dovizia di particolari e identificazione dei singoli protagonisti, evidenziando la mancata collaborazione prestata al direttore di gara, che tentava invano di adottare i provvedimenti disciplinari, da parte di calciatori e dirigenti della società Cus Rende. Per quanto riguarda la posizione del dirigente Serafino Guido, si legge negli atti ufficiali che lo stesso ha riferito all'arbitro che il calciatore De Rose Ivan si era recato in ospedale, escludendo così la possibilità che fosse stato il Guido ad accompagnarlo con la propria automobile. L'arbitro, sentito da questa Corte, ha confermato integralmente il contenuto del proprio rapporto,senza manifestare alcun dubbio circa l’identità del dirigente. Lo stesso direttore di gara ha precisato che ha continuato la gara pro forma perché fra i calciatori già espulsi e quelli che gli hanno impedito di notificare il provvedimento di espulsione, la Cus Rende non aveva il numero minimo di calciatori per continuare regolarmente la gara, portata a termine, come detto, pro forma, al fine di evitare qualsiasi rischio, dato il clima ostile che si era creato. Le sanzioni irrogate dal giudice sportivo devono ritenersi congrue ed adeguate rispetto alla natura ed alla entità dei fatti accertati. P.Q.M. Preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo avverso la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.
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