COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 86 DEL 24/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.41 della Società U.S.D. BORGIA 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 del 27.11.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Borgia 2007 – Atletico Maida del 22.11.2014 con il punteggio di 0-3, penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda di € 300,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 86 DEL 24/12/2014
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n.41 della Società U.S.D. BORGIA 2007
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 del 27.11.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Borgia 2007 - Atletico Maida del 22.11.2014 con il punteggio di 0-3, penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda di € 300,00).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
la società reclamante contesta ogni addebito e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato in quanto, afferma, che il calciatore Citraro Francesco non avrebbe aggredito il direttore di gara, limitandosi a vivaci proteste e l'arbitro, indietreggiando, avrebbe inciampato su un altro giocatore finendo malamente in terra, così provocandosi le lesioni attestate nel referto medico.
Di conseguenza, argomenta, non sussistevano le circostanze di obiettiva gravità richieste dalla giurisprudenza sportiva per giustificare il provvedimento di sospensione della gara.
Dalla lettura degli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, i fatti sono descritti con dovizia di particolari, come accertati dal giudice sportivo e ascritti a carico del calciatore Citraro Francesco.
A parere della Corte sussistevano, quindi, gli estremi per decretare la sospensione della gara, ossia quelle condizioni di oggettiva impossibilità dovute agli atti di concreta intimidazione e di violenza - consumata e tentata - nei confronti del direttore di gara, con conseguenze lesive, attestate da certificato del Pronto Soccorso.
Tenuto conto della estrema gravità degli addebiti, le sanzioni inflitte dal primo giudice alla società sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati ad accezione della penalizzazione dei punti in classifica che è possibile ridurre valutata la fattiva collaborazione dei dirigenti e dei calciatori della società USD Borgia 2007.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce ad UNO (1) punto la penalizzazione in classifica inflitta alla Società USD BORGIA 2007; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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