COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 86 DEL 24/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.42 del Sig. CITRARO Francesco ( tesserato Società U.S.D. BORGIA 2007) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 del 27.11.2014 (squalifica fino al 27 NOVEMBRE 2019).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 86 DEL 24/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.42 del Sig. CITRARO Francesco ( tesserato Società U.S.D. BORGIA 2007) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 del 27.11.2014 (squalifica fino al 27 NOVEMBRE 2019). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA il reclamante contesta il provvedimento impugnato e chiede una riduzione della squalifica in quanto sostiene di non aver aggredito il direttore di gara, limitandosi a vivaci proteste, mentre l'arbitro, indietreggiando, avrebbe inciampato su un altro giocatore finendo malamente in terra, così provocandosi le lesioni attestate da referto medico; i fatti accertati dal giudice sportivo, descritti con dovizia di particolari negli atti ufficiali che costituiscono prova privilegiata, contraddicono la versione del calciatore Citraro Francesco il quale, dopo essere stato espulso per aver rivolto frasi offensive e minacciose all'arbitro, sostava presso l'ingresso degli spogliatoi ritardando l'uscita dal recinto di gioco e continuava a proferire insulti e minacce, ripetendo tale condotta anche alla fine del primo tempo, venendo allontanato dai dirigenti della propria squadra; quindi, al 34° del 2^ T. entrava abusivamente in campo scavalcando il recinto di gioco per colpire l'arbitro con due pugni alla nuca, facendolo cadere in terra e tentava ripetutamente di aggredirlo, venendo fermato da suoi compagni di squadra, così causando la sospensione della gara. la condotta del calciatore è di estrema gravità e non può trovare alcuna giustificazione, tenuto conto della fredda determinazione con cui ha agito e delle conseguenze lesive provocate. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.
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