COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 86 DEL 24/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.44 della Società U.S.D. PRO CATANZARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.22 SGS dell’11.12.2014 (omologazione risultato della gara Virtus Soverato – Pro Catanzaro del 6.12.2014 – Allievi Regionali -, inibizione del dirigente PRIAMO Francesco Saver. fino al 22.2.2015, squalifica dell’allenatore SAMA Vito fino al 24.1.2015, squalifica del calciatore MAURO Samuele fino al 10.3.2015, squalifica del calciatore PEZZANO Stefano per DUE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 86 DEL 24/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.44 della Società U.S.D. PRO CATANZARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.22 SGS dell’11.12.2014 (omologazione risultato della gara Virtus Soverato - Pro Catanzaro del 6.12.2014 - Allievi Regionali -, inibizione del dirigente PRIAMO Francesco Saver. fino al 22.2.2015, squalifica dell’allenatore SAMA Vito fino al 24.1.2015, squalifica del calciatore MAURO Samuele fino al 10.3.2015, squalifica del calciatore PEZZANO Stefano per DUE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la Società reclamante; RILEVA preliminarmente va dichiarato parzialmente inammissibile il reclamo contro la omologazione del risultato finale della gara, mancando attestazione di avvenuta trasmissione del ricorso alla società controinteressata, come sancito dall'art.46 comma 5 CGS; va, altresì, dichiarato inammissibile il reclamo avverso la squalifica per due gare del calciatore Pezzano Stefano, perché non impugnabile a norma dell'art. 45, comma 3, lett.a), CGS. Quanto alle squalifiche degli altri tesserati, la reclamante ne chiede la riduzione negando qualsiasi minaccia, contatto fisico o violenza nei confronti dell'arbitro, pur ammettendo proteste eccessivamente vivaci e, in particolare, giustifica l'ingresso in campo dell'allenatore Samà e del dirigente Priamo allo scopo di placare gli animi dei calciatori a seguito di un accenno di rissa. Dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, emerge in maniera inequivoca quanto accertato dal giudice sportivo e non si ravvedono nel reclamo motivi validi per confutare tale ricostruzione dei fatti. Riguardo alle sanzioni, considerata la natura e l’entità dei fatti accertati, possono essere ridotte l’inibizione al dirigente Priamo Francesco S. e la squalifica al calciatore Mauro Samuele. P.Q.M. Preliminarmente, dichiara inammissibile il reclamo contro la omologazione del risultato finale della gara Virtus Soverato - Pro Catanzaro del 6.12.2014 e avverso la squalifica per due gare del calciatore PEZZANO Stefano; in parziale accoglimento riduce: l’inibizione del dirigente PRIAMO Francesco S. fino al 20 GENNAIO 2015; la squalifica del calciatore MAURO Samuele fino al 1 MARZO 2015; conferma nel resto; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it