COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 92 DEL 14/01/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.45 della Società U.S. SAN CALOGERO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.80 dell’11.12.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Scommettendo.it Fronti – San Calogero del 6.12.2014 con il punteggio di 0-3, ammenda € 600,00, inibizione del dirigente MONTELEONE Domenico fino al 30 GIUGNO 2015, squalifica del calciatore MANULI Davide per QUATTRO gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 92 DEL 14/01/2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n.45 della Società U.S. SAN CALOGERO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.80 dell’11.12.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Scommettendo.it Fronti - San Calogero del 6.12.2014 con il punteggio di 0-3, ammenda € 600,00, inibizione del dirigente MONTELEONE Domenico fino al 30 GIUGNO 2015, squalifica del calciatore MANULI Davide per QUATTRO gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
RILEVA
la reclamante contesta la decisone del giudice sportivo che ha sanzionato il comportamento dei propri tesserati rei di aver cagionato la sospensione della gara in epigrafe.
In particolare assume, a sostegno della propria tesi difensiva, che la narrazione dell’arbitro si mostra inesatta e contraddittoria.
Nel supplemento di rapporto lo stesso ha narrato che all’atto di decretare un rigore per la società ospitante veniva offeso e
minacciato da un gruppo di calciatori del San Calogero tra cui riconosceva il calciatore Manuli Davide che provvedeva ad espellere.
Detta espulsione comportava una prima sospensione della gara per il comportamento del dirigente Monteleone Domenico, tra l’altro
già allontanato dal campo, che rientrato sul terreno di gioco lo offendeva e minacciava. Una volta calciato e trasformato il rigore
anche il numero 1 del San Calogero, Vallone Antonio, offendeva l’arbitro e, pertanto, veniva espulso.
A seguito di tale ulteriore espulsione, il Direttore di gara veniva accerchiato da molti calciatori del San Calogero che lo costringevano
ad indietreggiare di circa 40 metri.
Contestualmente lo stesso dirigente Monteleone si poneva a capo di un gruppo di tifosi che avevano invaso il campo e tentavano di aggredire l’arbitro. Solo per l’intervento dell’allenatore della squadra del Fronti quest’ultimo riusciva a ripararsi negli spogliatoi ma i facinorosi raggiungevano gli spogliatoi e colpivano con calci e pugni la porta del suo stanzino.
Sostiene il San Calogero che i fatti sono stai riportati in maniera inesatta, per l’assenza in campo del Monteleone precedentemente allontanato, per lo scambio di persona tra Manuli ed il capitano Mazzeo che sarebbe stato l’artefice delle proteste e fondamentalmente perché nessuna invasione di campo poteva verificarsi per l’assenza di sostenitori del San Calogero, invasione che - laddove si fosse realmente verificata - sarebbe stata da attribuire ad omessa vigilanza dell’impianto da parte della società
ospitante.
L’arbitro ascoltato a chiarimenti nella seduta odierna ha confermato integralmente - senza palesare alcuna perplessità sulla ricostruzione effettuata - quanto riportato sul supplemento al rapporto di gara.
Ritiene questa Corte, muovendo dalla considerazione che il rapporto di gara assume valore di prova privilegiata, che la citata ricostruzione appare scevra da inesattezze, contraddizioni o vizi logici e rgomentativi.
Per cui appare incontrovertibile che l’arbitro ha usato il suo potere discrezionale di sospendere la gara in maniera conforme ai dettami normativi e alla consolidata giurisprudenza della C.A.F. prima e della Corte di Giustizia Federale poi. La decisione dell’arbitro di sospendere la gara deve essere supportata, e nel caso di specie lo è, da elementi gravi e oggettivi che la legittimano. Ed in effetti dal rapporto di gara si desume con assoluta certezza che lo stesso non è stato nelle condizioni di proseguire nella direzione di gara per la situazione di grave tensione venutasi a creare, sfociata in epilogo nella quasi impossibilità materiale di
uscire dal proprio spogliatoio. Muovendo da tale assunto questa Corte ritiene che le conseguenti sanzioni irrogate alla società (perdita della gara e ammenda) non siano censurabili. Anche i fatti attribuiti al calciatore Manuli Davide ed al dirigente Monteleone Domenico non possono essere posti in dubbio e le sanzioni, da essi rivenienti, appaiono commisurate correttamente alla gravità degli stessi.
Per le ragioni sopra esposte, il reclamo è da rigettare.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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