COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 92 DEL 14/01/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.46 della Società A.C.D. CONDOFURI 2009 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.43 dell’11.12.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Condofuri 2009 – Campese del 30.11.2014 con il punteggio do 0-3).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 92 DEL 14/01/2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n.46 della Società A.C.D. CONDOFURI 2009
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n.43 dell’11.12.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Condofuri 2009 - Campese del
30.11.2014 con il punteggio do 0-3).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
la reclamante contesta la decisione del giudice sportivo che ha sanzionato la posizione irregolare di un proprio calciatore nella gara in epigrafe.
Il calciatore, signor Altomonte Antonio, presente in distinta con il n° 18, è subentrato in campo in sostituzione di un suo compagno ma lo avrebbe fatto non essendone legittimato in quanto riportato in distinta anche nelle funzioni di assistente di parte dell’arbitro.
ritiene che la questione meriti un approfondimento istruttorio a mezzo dell’audizione a chiarimenti del Direttore di gara disposta per la seduta del 3 febbraio 2015.
P.Q.M.
rimanda ogni decisione all’esito della disposta audizione del direttore di gara per la seduta del 3 FEBBRAIO 2015.
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