COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 DEL 20/01/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.38 della Società U.S. PETRONA’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 del 27.11.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Petrona’ – Badolato del 22.11.2014 con il punteggio di 0-3, penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica del campo di gioco per DUE giornate effettive di gara a”porte chiuse”, squalifica del calciatore BIZZANTINI Domenico fino al 30 GIUGNO 2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 DEL 20/01/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.38 della Società U.S. PETRONA’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 del 27.11.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Petrona’ - Badolato del 22.11.2014 con il punteggio di 0-3, penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica del campo di gioco per DUE giornate effettive di gara a”porte chiuse”, squalifica del calciatore BIZZANTINI Domenico fino al 30 GIUGNO 2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; ritenuto che dal rapporto dei direttore di gara e dei successivi chiarimenti risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte della penalizzazione di due punti in classifica e la squalifica del calciatore Bizzantini Domenico appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità e alle modalità dei fatti ascritti; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: riduce ad UNO (1) punto la penalizzazione in classifica inflitta alla società PETRONA’; riduce la squalifica del calciatore BIZZANTINI Domenico (Petronaà) fino al 30 APRILE 2015; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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