COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 17.09.2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTI 1 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. SBRESCIA ROMINA, tess. A.S.D. Packcenter Imola C.F., sig.ra PIANCASTELLI SABRINA, dirigente A.S.D. Packcenter Imola C.F. e A.S.D. PACKCENTER IMOLA CALCIO FEMMINILE – Camp. Serie C

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 17.09.2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTI 1 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. SBRESCIA ROMINA, tess. A.S.D. Packcenter Imola C.F., sig.ra PIANCASTELLI SABRINA, dirigente A.S.D. Packcenter Imola C.F. e A.S.D. PACKCENTER IMOLA CALCIO FEMMINILE - Camp. Serie C Con nota 6.5.2014 n. 6392-866, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale le parti sopra indicate, perché rispondano : - la sig.ra SBRESCIA ROMINA della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella stagione sportiva 2013/2014, nelle file della soc. Packcenter Imola Calcio Femminile, in data 28.1.2014, la gara Packcenter Imola Calcio F. – Futsal Cesenatico, valevole per il campionato Regionale Femminile Calcio a 5, senza averne titolo, perché in detto periodo non risultava tesserata per detta società; - la sig.ra PIANCASTELLI SABRINA, dirigente della soc. Packcenter Imola Calcio F., della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto, in data 28.1.2014 la distinta gara Packcenter Imola Calcio F. – Futsal Cesenatico, in cui dichiarava che le giocatrici ivi menzionate erano regolarmente tesserate e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado la calciatrice Sbrescia Romina non ne avesse titolo; - la società PACKCENTER IMOLA CALCIO FEMMINILE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto qualsiasi attività nell’interesse della società, così come previsto dall’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti hanno fatto richiesta di udizione e sono presenti all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 1 giornata di squalifica per la calc. SBRESCIA ROMINA, 1 mese di inibizione per la sig.ra PIANCASTELLI SABRINA, 1 punto di penalizzazione, da scontare nel campionato di competenza, e l'ammenda di € 150 per la soc. PACKCENTER IMOLA CALCIO FEMMINILE. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - sentito il Presidente della soc. Packcenter Imola C.F. ed il delegato della calc. SBRESCIA e dell a sig.ra PIANCASTELLI; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse atribuite, d e l i b e r a - di infliggere alla calc. SBRESCIA ROMINA una giornata di squalifica, alla sig.ra PIANCASTELLI SABRINA un mese di inibizione ed alla soc. PACKCENTRER IMOLA CALCIO FEMMINILE l'ammenda di € 150 ed un punto di penalizzazione in classifica, da scontare nel Campionato di competenza.. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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