COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 17.09.2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. JOUAMI BADR, sig. LUGLI MARIO, dirigente A.S.D. Real Panaro SS.BB. e A.S.D. REAL PANARO S.S.B.B. – Camp. Promozione

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 17.09.2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. JOUAMI BADR, sig. LUGLI MARIO, dirigente A.S.D. Real Panaro SS.BB. e A.S.D. REAL PANARO S.S.B.B. - Camp. Promozione Con nota 30.4.2014 n. 6246-868, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. JOUAMI BADR, della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S. e 61, comma 6, delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella stagione sportiva 2013/2014, nelle file dell’A.S.D. Real Panaro, in data 8.2.2014, la gara Portuense – Real Panaro, valevole per il campionato Juniores Regionali, senza averne titolo, perché in detto periodo non risultava tesserato per detta società; - il sig. LUGLI MARIO, dirigente dell’A.S.D. Real Panaro , della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., e 61, comma 5, delle N.O.I.F. per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto, in data 8.2.2014 la distinta gara Portuense – Real Panaro in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore JOUAMI BADR non ne avesse titolo; - la società A.S.D. REAL PANARO , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto qualsiasi attività nell’interesse della società, così come previsto dall’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Effettuate ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 1 giornata di squalifica per il calc. JOUAMI BADR, 1 mese di inibizione per il sig. LUGLI MARIO, 1 punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Regionale Juniores e l'ammenda di € 150 per la soc. A.S.D. REAL PANARO S.S.B.B. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite, d e l i b e r a - di infliggere al calc. JOUAMI BEDR una giornata di squalifica, al sig. LUGLI MARIO un mese di inibizione ed alla soc. REAL PANARO SS.B.B. l'ammenda di € 150 ed .un punto di penalizzazione in classifica, da scontare nel Campionato Regionale Juniores. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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