COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 17.09.2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. OMOKPUA GEORGE, sig. PELAGATTI MASSIMO, dirigente A.S.D. Aurora e A.S.D. AURORA -camp. I^ categoria
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°11 del 17.09.2014
DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. OMOKPUA GEORGE, sig. PELAGATTI MASSIMO, dirigente A.S.D. Aurora e A.S.D. AURORA -camp. I^ categoria
Con nota 30.4.2014 n. 6245-864, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. OMOKPUA GEORGE, della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S. e 61, comma 6, delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella stagione sportiva 2013/2014, nelle file dell’A.S.D. Aurora, in data 6.4.2014, la gara Langhiranese - Aurora, valevole per il campionato di I^ categoria, senza averne titolo, perché in detto periodo non risultava tesserato per detta società; - il sig. PELAGATTI MASSIMO, dirigente dell’A.S.D. Aurora, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., e 61, comma 5, delle N.O.I.F. per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto, in data 225 225 6.4.2014 la distinta gara Langhiranese - Aurora in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore OMOKPUA GEORGE non ne avesse titolo; - la società A.S.D. AURORA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto qualsiasi attività nell’interesse della società, così come previsto dall’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Effettuate ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 1 giornata di squalifica per il calc. OMOKPUA GEORGE, 1 mese di inibizione per il sig. PELAGATTI MASSIMO, 1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza e l'ammenda di € 250 per la soc. A.S.D. AURORA. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite, d e l i b e r a - di infliggere al calc. OMOKPUA GEORGE una giornata di squalifica, al sig. PELAGATTI MASSIMO un mese di inibizione ed alla soc. A.S.D. AURORA l'ammenda di € 150 ed .un punto di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza.. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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