COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 01.10.2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. SCHIAVI FABIO, tess. A.S.D. Aurora, sigg. AURORA MARIO e PELAGATTI MASSIMO, dirigenti A.S.D. Aurora e A.S.D. AURORA – camp. II^ categoria
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°13 del 01.10.2014
DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. SCHIAVI FABIO, tess. A.S.D. Aurora, sigg. AURORA MARIO e PELAGATTI MASSIMO, dirigenti A.S.D. Aurora e A.S.D. AURORA - camp. II^ categoria
Con nota 28.5.2014 n. 7058-869, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. SCHIAVI FABIO, della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S. , per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato 283 283 nella corrente stagione sportiva, nelle file dell’A.S.D. Aurora, n. 6 gare del Camp. I^ categoria Emilia Romagna, come descritto nella comunicazione del 28.5.2014 della Procura Federale, senza averne titolo perché non risultava tesserato per alcuna società; - il sig. AURORA MARIO, dirigente dell’A.S.D. Aurora, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., . per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto, nella corrente stagione sportiva una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Schiavi Fabio non ne avesse titolo; - il sig. PELAGATTI MASSIMO, dirigente dell’A.S.D. Aurora, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., . per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto, nella corrente stagione sportiva cinque distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Schiavi Fabio non ne avesse titolo; - la società A.S.D. AURORA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto qualsiasi attività nell’interesse della società, così come previsto dall’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Eseguite ritualmente le notifiche, l'A.S.D. AURORA ha inviato memoria difensiva in cui sostiene di aver tesserato il calc. SCHIAVI il 24.1.2014, inviando poi la pratica all'Ufficio Tesseramento di Bologna, come da prassi. Non si rende conto come non sia stato ratificato il tesseramento, dato che il calciatore era svincolato. Dichiara, inoltre, che, in data 26.3.2014 sull'estratto conto era addebitata la pratica del calc. SCHIAVI. Chiede il proscioglimento da ogni addebito, anche per quanto riguarda i dirigenti deferiti. Avendone fatto richiesta, è presente il Presidente dell'A.S.D.Aurora. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 3 giornate di squalifica per il calc. SCHIAVI FABIO, 1 mese di inibizione per il sig. AURORA MARIO, 4 mesi di inibizione per il sig. PELAGATTI MASSIMO, 5 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato di competenza e l'ammenda di € 400 per la soc. A.S.D. AURORA. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - sentito il Presidente dell'A.S.D. Aurora; - accertato che la richiesta di tesseramento del calc. SCHIAVI non risulta pervenuta all'Ufficio Tesseramenti di Bologna e che l'addebito di € 19,31 del 26.3.2014 non riguarda il predetto calciatore; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite, d e l i b e r a - di infliggere al calc. SCHIAVI FABIO tre giornate di squalifica, al sig. AURORA MARIO un mese di inibizione, al sig. PELAGATTI MASSIMO tre mesi di inibizione ed alla soc. A.S.D. AURORA l'ammenda di € 250 ed 3 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nel Campionato di competenza. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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