COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 15.10.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 6 RECLAMO PROPOSTO DA POL.VIRTUS CASTELFRANCO EMILIA avverso ripetizione della gara delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 11 del 25.9.2014 gara VIRTUS CASTELFRANCO – VIRTUS CIBENO del 20.9.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 15.10.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 6 RECLAMO PROPOSTO DA POL.VIRTUS CASTELFRANCO EMILIA avverso ripetizione della gara delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 11 del 25.9.2014 gara VIRTUS CASTELFRANCO - VIRTUS CIBENO del 20.9.2014 La POL.VIRTUS CASTELFRANCO EMILIA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che "è palese la responsabilità oggettiva della società Virtus Cibeno che, al momento della espulsione del loro calciatore Bianchi Lorenzo, rifiutandosi di uscire dal campo dopo diverse sollecitazioni dell'arbitro, non riuscivano a farlo desistere dalla decisione da lui intrapresa". "Esiste la responsabilità della società, che deve, con allenatori o dirigenti, permettere, facendo uscire il calciatore espulso, di riprendere la gara, altrimenti l'arbitro ha il dovere di chiudere la partita, perché un espulso non può rimanere in campo". Chiede la vittoria a tavolino della gara. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - dato atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che la gara veniva sospesa per il comportamento minaccioso, come tale desunto dal tono della voce del calc. BIANCHI (che chiedeva, insistentemente, spiegazioni in ordine al provvedimento di espulsione, dichiarando anche che non avrebbe lasciato il terreno di gioco) e dei compagni di squadra del predetto che si erano avvicinati al direttore di gara, che temeva per la propria incolumità; - ritenuto che le circostanze descritte non giustificassero la decisione assunta dall'arbitro, tenuto presente anche quanto espresso al riguardo dagli Organi Superiori di Giustizia (C.A.F. " E' principio più volte affermato dagli Organi di giustizia sportiva, in aderenza alle norme regolamentari -art. 64 delle N.O.I.F- che la decisione del direttore di gara di non portare a termine l'incontro può trovare giustificazione solo in presenza di fatti tanto gravi da determinare il razionale convincimento di attentare alla sua incolumità, ovvero di non consentirgli di dirigere la partita in piena indipendenza di giudizio, in sostanza, la situazione di pericolo deve essere reale e non semplicemente supposta e basata su impressioni del direttore di gara. . La decisione di interrompere la gara è stata adottata dall'arbitro non già in presenza di una situazione di pericolo, quanto invece per effetto di mero timore di carattere soggettivo di fronte ad intemperanze purtroppo non inusuali-lancio di mortaretti, minacce verbali di 2 calciatori, dell'allenatore e del dirigente accompagnatore, senza neppure aver tentato di attuare i provvedimenti apprestati dal regolamento nei confronti dei tesserati colpevoli di comportamenti offensivi"; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la decisione del primo giudice della ripetizione della gara, a cura della Delegazione Provinciale di Modena. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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