COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 29.10.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 12 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. GRANAMICA avverso squalifica per 10 gare calc. MAZZONI MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 14 dell’8.10.2014 gara GRANAMICA – TENO CENTESE del 4.10.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 29.10.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 12 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. GRANAMICA avverso squalifica per 10 gare calc. MAZZONI MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 14 dell'8.10.2014 gara GRANAMICA - TENO CENTESE del 4.10.2014 L'A.S.D. GRANAMICA, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento dichiarando che "il calc. MAZZONI, subendo un intervento falloso da parte del numero 11 avversario, in un attimo di nervosismo, pronuncia una frase discriminatoria ed irriguardosa nei confronti dell'avversario. L'arbitro, a pochi passi dall'accaduto, giustamente estrae il cartellino rosso nei confronti del MAZZONI, allontanandolo dal terreno di gioco. Il giocatore, rendendosi conto dell'errore commesso, subito abbandonava il terreno di gioco e, a fine partita, chiede scusa all'avversario per la frase pronunciata, il quale accetta di buon grado le scuse; il colloquio tra i due si conclude con una stretta di mano". La società condanna fermamente ogni forma di discriminazione razziale,ma ritenendo la squalifica di 10 giornate estremamente severa e non educativa, chiede di tramutare una parte di essa in giornate in cui il giocatore dovrà arbitrare gare del settore giovanile e, comunque, mettersi a servizio della collettività del mondo sportivo"- ed allega una lettera di scuse del calciatore. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'art. 11, comma 1, del C.G.S. stabilisce che il calciatore che assume comportamento discriminatorio "è punito con la squalifica per almeno 10 giornate di gara", non lasciando spazio per eventuali altre forme di sanzioni, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 10 giornate del calc. MAZZONI MATTEO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata
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