COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 29.10.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 14 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.CASALECCHIO 1921 avverso inibizione al 16.11.2014 dir.acc.uff. LANDOLFI DAVID delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 15 del 16.10.2014 gara MOLINELLA – CASALECCHIO dell’11.10.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 29.10.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 14 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.CASALECCHIO 1921 avverso inibizione al 16.11.2014 dir.acc.uff. LANDOLFI DAVID delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 15 del 16.10.2014 gara MOLINELLA - CASALECCHIO dell'11.10.2014 Il ricorso di cui all'oggetto, non può essere preso in esame vertendo su un provvedimento non impugnabile, ai sensi dell'art. 45, comma 3, lett. b) del C.G.S.. La Corte, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso della S.S.CASALECCHIO 1921 e dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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