COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 29.10.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 15 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VECCHIAZZANO avverso squalifica per 5 giornate calc. CORTESI FILIPPO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 14 dell’8.10.2014 gara VIRTUS RAVENNA – VECCHIAZZANO del 5.10.2014
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°17 del 29.10.2014
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
15 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VECCHIAZZANO avverso squalifica per 5 giornate calc. CORTESI FILIPPO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 14 dell'8.10.2014 gara VIRTUS RAVENNA - VECCHIAZZANO del 5.10.2014
L'A.S.D. VECCHIAZZANO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che "il calc. CORTESI, a tempo ormai scaduto, commetteva fallo su un avversario il quale ripetutamente spintonava il Cortesi, che di conseguenza reagiva alle provocazioni a sua volta spintonandolo. Giustamente l'arbitro fischiava il fallo ed il CORTESI, voltandosi, con le spalle all'avversario sputava a terra, come già fatto in altri momenti della partita in quanto influenzato e costipato, e non con l'intenzione di mancare di rispetto a qualcuno" e l'arbitro lo espelleva. "Consci che il ragazzo abbia sbagliato, reagendo istintivamente in quel modo, ma sicuramente in precedenza provocato, ci sembra sproporzionata la squalifica inflittagli". La Corte, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario,, ha ribadito che il calc. CORTESI veniva espulso per aver sputato verso un giocatore avversario, mancandolo; - ritenuto che il comportamento del calc. CORTESI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 4 le giornate di squalifica del calc. CORTESI FILIPPO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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