COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 29.10.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 16 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. MURRI CALCIO avverso addebito tassa reclamo delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 14 del 9.10.2014 gara MURRI CALCIO – S.LAZZARO del 24.9.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 29.10.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 16 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. MURRI CALCIO avverso addebito tassa reclamo delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 14 del 9.10.2014 gara MURRI CALCIO - S.LAZZARO del 24.9.2014 L'A.S.D. MURRI CALCIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che "si è proceduto esclusivamente perché, come da fax allegato, ricevuto dall'Ufficio Tesseramenti F.I.G.C. C.R.E.R. il 26.9.2014, si evince chiaramente che il giocatore in questione risultava svincolato. Non si sarebbe proceduto con nessun ricorso nel caso in cui tale comunicazione segnalasse l'effettivo tesseramento nei termini e nei tempi corretti per la società San Lazzaro Calcio. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - considerato che il rigetto di un ricorso, comporta automaticamente l'addebito della tassa reclamo e che il ricorso avente per oggetto tale argomento si rivela infondato essendo privo di supporto normativo, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell'A.S.D. MURRI CALCIO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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