COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 05.11.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 17 RECLAMO PROPOSTO DA A.D. POL. CASTELNOVESE avverso ammenda € 100 per ritardata presentazione delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 22.10.2014 gara CASTELLANA – CASTELNOVESE del 15.10.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 05.11.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 17 RECLAMO PROPOSTO DA A.D. POL. CASTELNOVESE avverso ammenda € 100 per ritardata presentazione delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 22.10.2014 gara CASTELLANA - CASTELNOVESE del 15.10.2014 Il ricorso di cui all'oggetto non può essere preso in esame, vertendo su provvedimento non impugnabile ai sensi dell'art. 45, comma 3, del C.G.S. La Corte, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'A.D. POL. CASTENOVESE e dispone per l'addebito della tassa, non versata. CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 18 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. TORRE PEDRERA avverso squalifica per 8 giornate calc. AGATI MARCO ed al 28.2.2015 calc. PAGLIA NICOLA delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 15 del 15.10.2014 gara TORRE PEDRERA - SANTAGATESE del 12.10.2014 L'A.S.D. TORRE PEDRERA ricorre avverso i provvedimenti sopraindicati facendo presente che, verso la fine dell'incontro, il calc. PAGLIA, dopo aver subito un ennesimo fallo da un giocatore avversario, nel tentativo di ricuperare un pallone per una pronta ripresa del gioco, veniva colpito da un calcio ad un ginocchio. Da qui la reazione del calc. AGATI di bloccare con il braccio destro al collo l'avversario. Nel frattempo il calc. PAGLIA, venuto a diverbio con alcuni giocatori avversari, ne ha colpito uno con uno schiaffo, per poi essere colpito a sua volta da un pugno. Conferma le espressioni ingiuriose nei confronti dell'arbitro, senza comunque nessun tentativo di aggressione; l'intervento dei compagni, unitamente a quello dei giocatori avversari, ha rapidamente riportato la calma, con il rientro dei giocatori espulsi negli spogliatoi, in maniera autonoma. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che : 1) il calc. AGATI, dopo una decisione tecnica, afferrava, con entrambe le mani, il collo di un giocatore avversario, facendolo cadere a terra, venendo conseguentemente espulso ; 2) il calc. PAGLIA, dopo la espulsione del compagno, veniva a diverbio con alcuni giocatori avversari, spintonandoli e colpendone uno con un pugno e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, rivolgeva all'arbitro frasi offensive, minacciose e scurrili mentre gli si avvicinava minacciosamente, venendo poi trattenuto da compagni di squadra ed avversari, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 8 giornate del calc. AGATI MARCO ed al 28.2.2015 del calc. PAGLIA NICOLA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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