COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 12.11.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO PROPOSTO DA U.S. CASTEL D’AIANO avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 16 del 23.10.2014 gara CASTEL D’AIANO – MONTE F.C. del 19.10.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 12.11.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO PROPOSTO DA U.S. CASTEL D'AIANO avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 16 del 23.10.2014 gara CASTEL D'AIANO - MONTE F.C. del 19.10.2014 L'U.S. CASTEL D'AIANO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento dichiarando che la pratica di tesseramento del calc. Monticelli Ivan le risulta completa ed inviata al competente ufficio tesseramenti. La richiesta di tesseramento e la distinta sono stati inviati, tramite posta raccomandata il giorno 6.9.2014 e, da rilievi fatti alle Poste, risultano ricevuti il 12.9.2014. Chiede che le vengano riassegnati i tre punti conquistati sul campo. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - eseguiti gli opportuni accertamenti, è risultato che l'Ufficio Tesseramenti, ricevuta la pratica e rilevata la mancanza della distinta di presentazione, prescritta dall'art. 39 delle N.O.I.F., in data 17.9.2014 segnalava l'incompletezza della documentazione ed il tesseramento non poteva essere registrato, per cui il calc. MONTICELLI, partecipava alla gara di cui all'oggetto senza averne titolo, in quanto non tesserato per l'U.S.CASTEL D'AIANO. Il documento è stato poi trasmesso in data 23.10.2014 e da tale data il giocatore risulta tesserato regolarmente per detta società; considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell'U.S. CASTEL D'AIANO, confermando la decisione assunta dal Giudice Sportivo della perdita della gara per 0-3 a carico dell'U.S. CASTEL D'AIANO della gara CASTEL D'AIANO - MONTE F.C. del 19.10.2014. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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