COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 12.11.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 23 RECLAMO PROPOSTO DA A.D. BASSA PARMENSE CALCIO avverso squalifica al 31.10.2016 calc. GALLI FRANCESCO delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 17 bis del 24.10.2014 gara TEAM TRAVERSETOLO – BASSA PARMENSE del 22.10.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 12.11.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 23 RECLAMO PROPOSTO DA A.D. BASSA PARMENSE CALCIO avverso squalifica al 31.10.2016 calc. GALLI FRANCESCO delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 17 bis del 24.10.2014 gara TEAM TRAVERSETOLO - BASSA PARMENSE del 22.10.2014 L'A.D. BASSA PARMENSE CALCIO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che al 6° minuto l'arbitro espelleva non solo il calc. G ALLI, ma anche il calc. Ferrari Gianluca, che sedeva come lui in panchina, senza identificarli in quanto entrambi indossavano, sopra la maglia, il giubbotto. Dal referto di gara risulta espulso il solo calc. GALLI e "quindi per facilitare il suo compito, l'arbitro ha addossato colpe non attribuibili al giocatore in oggetto". In base alle testimonianze di due dirigenti "il calciatore oggetto del leggero schiaffo sulla guancia sinistra non è da imputare al calciatore in oggetto ma all'altro". Chiede, pertanto, che la sanzione adeguata venga inflitta al calc. FERRARI GIANLUCA e non al calc. Galli Francesco. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito in questa sede a chiarimenti, alla esibizione di due documenti ufficiali con foto, con identità celata, non ha avuto incertezze nell'indicare nella foto che, successivamente, è risultata essere quella del calc. FERRARI GIAN LUCA, l'unica persona espulsa al 6° minuto del secondo tempo, persona che aveva avuto il comportamento descritto a referto, erroneamente attribuito al calc. GALLI FRANCESCO; d e l i b e r a - di annullare la squalifica al 31.10.2016 del calc. GALLI FRANCESCO e di ritornare gli atti al Giudice Sportivo di Parma per i provvedimenti che vorrà adottare. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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