COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 19.11.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 25 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO IMOLA 2004 avverso squalifica al 30.10.2015 calc. VENTURINI MATTEO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 17 del 30.10.2014 gara CALCIO IMOLA 2004 – LIBERTAS CASTEL SAN PIETRO del 26.10.2014
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°20 del 19.11.2014
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
25 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO IMOLA 2004 avverso squalifica al 30.10.2015 calc. VENTURINI MATTEO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 17 del 30.10.2014 gara CALCIO IMOLA 2004 - LIBERTAS CASTEL SAN PIETRO del 26.10.2014
L'A.S.D. CALCIO IMOLA 2004 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che a seguito di una decisione tecnica l'arbitro ammoniva il calc. VENTURINI, portiere della ricorrente, e, mentre annotava il provvedimento "la squadra avversaria ha battuto il calcio d'angolo realizzando il gol del momentaneo 0-2, con la formazione di casa ferma, in attesa del fischio del D.d.G. Il portiere VENTURINI, dopo aver subito il gol, è corso immediatamente verso l'arbitro (come altri compagni del resto) e nella foga e concitazione del momento, può avergli inavvertitamente pestato un piede. Il giocatore non si è accorto di averlo fatto e, nel caso, si tratterrebbe quindi di un episodio del tutto fortuito ed involontario". Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che il calc. VENTURINI, espulso per doppia ammonizione, all'invito a lasciare il terreno di gioco, gli si avvicinava, lo spingeva, petto contro petto, e, dopo averlo guardato in viso, gli pestava i piedi con forza, 518 518 causandogli forte dolore protrattosi nel prosieguo della gara, venendo poi allontanato dal proprio capitano. Il giocatore, nell'uscire dal recinto di gioco gli urlava frasi gravemente minacciose di atti gravi; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 30.10.2015 del calc. VENTURINI MATTEO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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