COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 26.11.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. ARQUATESE avverso squalifica per 3 giornate calc. DAVERIO RICCARDO 550 550 delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 19 del 19.11.2014 gara ARQUATESE – GROPPARELLO del 13.11.2014
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°21 del 26.11.2014
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. ARQUATESE avverso squalifica per 3 giornate calc. DAVERIO RICCARDO 550 550 delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 19 del 19.11.2014 gara ARQUATESE - GROPPARELLO del 13.11.2014
L'U.S.D. ARQUATESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che "le reiterate proteste nei confronti del direttore di gara del calc. DAVERIO (senza mai essere volgare o maleducato), sono da attribuire al particolare momento emotivo del calciatore stesso, in quanto disteso a terra infortunato, sottoposto a cure del dirigente addetto, veniva invitato dal direttore di gara ad uscire dal terreno di gioco per le cure del caso. Il giocatore, sentendosi impossibilitato a farlo, prima chiedeva tempo per fare quanto richiesto, poi, visto il sollecito del direttore di gara, alzava la voce verso lo stesso per il sollecito ricevuto". Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - considerato che dalla lettura del dettagliato referto di gara si rileva che il calc. DAVERIO, mentre si trovava a terra per un fallo subito, rivolgeva espressioni offensive all'arbitro che stava interessandosi delle sue condizioni fisiche e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, reiterava le offese, così come anche quando lasciava il terreno di gioco, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. DAVERIO RICCARDO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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