COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 26.11.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 28 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. FOSSOLESE 1945 avverso perdita gara delibera del G.S. del C. P. di Modena contenuta nel C.U.n. 17 del 6.11.2014 gara FOSSOLESE – GAGGIO del 22.10.2014
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°21 del 26.11.2014
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
28 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. FOSSOLESE 1945 avverso perdita gara delibera del G.S. del C. P. di Modena contenuta nel C.U.n. 17 del 6.11.2014 gara FOSSOLESE - GAGGIO del 22.10.2014
L'A.S.D. FOSSOLESE 1945, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza, dianzi tutto, che il campo dove la società svolge le proprie partite casalinghe non dispone di un impianto di illuminazione e, pertanto, quando una partita è calendarizzata in orario serale, è costretta a chiedere al Comune di Carpi l'assegnazione di diverso impianto sportivo. Nel caso specifico il Comune di Carpi ha unilateralmente assegnato il campo sportivo Zaccarelli, in gestione all'A.S.D.Virtus Cibeno. Da quanto appena dedotto, appare incontestabile come la Fossolese non abbia potuto scegliere diverso impianto sportivo dovendo subire la decisione del Comune". Il G.S. non ha ritenuto applicabili al caso di specie le cause di forza maggiore. Decisione non condivisibile in quanto la tipologia del guasto occorso nella circostanza risulterebbe avere carattere eccezionale ed imprevedibile, come anche dichiarato dalla ditta specializzata che parla proprio di "classico guasto non prevedibile". Tanto è vero che la stessa ha impiegato oltre 2 ore per riparare l'impianto e rimetterlo in funzione. Chiede la ripetizione della gara. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - tenuto conto dell'orientamento degli Organi di Giustizia Superiori circa la responsabilità delle squadre ospitanti (C.A.F. 11.2.1999-App.A.S.Zaule- "…..Resta il fatto che, accettando di disputare la gara nel tardo pomeriggio novembrino, detta società si assumeva l'onere di garantirne lo svolgimento; ciò non è accaduto e, per il principio della responsabilità oggettiva, le conseguenze ricadono inevitabilmente su chi organizza la gara" ), (C.A.F. 4.3.2004 - App.G.S.Doccia Calcio - "L'art. 12, comma 1, del C.G.S. al quale si sono riferiti correttamente i primi giudici, prevede infatti l'obbligo della società ospitante del perfetto allestimento del campo di gioco e la costante efficienza di tutti i suoi accessori. …..Nel caso in esame, non potendosi ravvisare alcuna responsabilità dell'ente erogatore, il mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione del campo di gioco deve ascriversi ad un guasto tecnico dell'impianto stesso, la cui efficienza è tenuta a garantire la società ospitante, ai sensi della normativa sopra citata."); - osservato che, nel caso che ci occupa, non si possa invocare la causa di forza maggiore, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la delibera del Giudice Sportivo, comportante la punizione sportiva della perdita della gara a carico dell'A.S.D. POL. FOSSOLESE 1945, con il risultato : FOSSOLESE O - GAGGIO 3. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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