COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 26.11.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 31 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PIANORO CALCIO FEMMINILE e calc. NALDI ELEONORA avverso squalifica al 5.10.2019 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 14 DELL’8.10.2014 gara UNITED – PIANORO CALCIO del 5.10.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 26.11.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 31 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PIANORO CALCIO FEMMINILE e calc. NALDI ELEONORA avverso squalifica al 5.10.2019 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 14 DELL'8.10.2014 gara UNITED - PIANORO CALCIO del 5.10.2014 L'A.S.D. PIANORO CALCIO FEMMINILE e la calc. NARDI ELEONORA, presenti al dibattimento, ricorrono avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza, innanzi tutto, l'atteggiamento arrogante, fin dall'inizio della gara, messo in atto dall'arbitro, che non parlava correttamente la lingua italiana, nei confronti di tutte le calciatrici in campo. "Gli animi delle giocatrici si accendevano al minuto 46°, quando l'arbitro asseg nava un calcio di punizione in favore dello United e, mentre il portiere del Pianoro ELEONORA NALDI si apprestava a sistemare la barriera, lo stesso fischiava senza attendere il posizionamento della barriera e la squadra ospitante segnava il goal. Subito dopo la calc.NALDI correva verso l'arbitro, che stava già parlando con il capitano del Pianoro e gli arrivava vicino urtandolo petto contro petto, urlandogli una offesa, senza proferire alcuna minaccia, né alcuna parola di quelle riportate nel referto arbitrale e, soprattutto, senza saltare con le ginocchia sul petto dell'arbitro, né dare alcun pugno e/o graffio". "Si fa fatica persino a comprendere come una ragazza di statura 1,62 m. possa riuscire a saltare con le ginocchia al petto di un ragazzo più alto che si trova in posizione eretta, così come appare quantomeno anomalo il fatto che una giocatrice con i guanti da portiere possa aver graffiato l'arbitro". "Durante l'intervallo il Direttore di gara si rivolgeva alla Vice Presidente del Pianoro e affermava che avrebbe deciso la squalifica da assegnare alla giocatrice e che avrebbe fatto di tutto per non farla giocare mai più". Citano alcune decisioni di organi della Giustizia Sportiva con minori sanzioni per fatti analoghi o quasi, allegano diverse dichiarazioni di presenti alla gara che negano la versione dei fatti come ricostruita dall'arbitro e chiedono che vengano sentiti alcuni dirigenti e diverse giocatrici del Pianoro Calcio Femminile nonché alcuni spettatori e che, per le ragioni espresse, valutato correttamente lo svolgimento dei fatti, la calciatrice sia meritevole di una sanzione proporzionata all'effettiva gravità della condotta posta in essere. La Corte, - premesso che, ai sensi dell'art. 35, comma 1, punto 1.1, non vengono prese in esame le dichiarazioni allegate, così come non vengono sentite le persone indicate; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, dopo avere escluso di avere detto alla Vice Presidente del Pianoro Calcio Femminile le frasi attribuitegli, se non di averle comunicato che avrebbe indicato a referto tutto l'accaduto, ha precisato che la calc. NALDI, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, correva verso di lui, senza più i guanti nelle mani, e lo raggiungeva con un ginocchio al petto, senza causargli particolare dolore e senza farlo arretrare, e con una mano protesa in avanti gli procurava graffi al collo, indirizzandogli nel contempo frasi offensive e minacciose; - ritenuto che il deprecabile comportamento messo in atto dalla calc. NALDI, così come rappresentato in questa sede dall'arbitro, possa essere punito con una sanzione maggiormente correlata con la condotta messa in atto dalla stessa, d e l i b e r a - di ridurre al 5.10.2016 la squalifica della calc. NALDI ELEONORA. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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