COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 03.12.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 33 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. ATLETICO LUGO CALCIO avverso inibizione al 20.2.2015 dir. FALCONI NICOLA delibera del G.S. del C. P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 20 el 20.11.2014 gara ATLETICO LUGO CALCIO – FORNACE ZARATTINI del 16.11.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 03.12.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 33 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. ATLETICO LUGO CALCIO avverso inibizione al 20.2.2015 dir. FALCONI NICOLA delibera del G.S. del C. P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 20 el 20.11.2014 gara ATLETICO LUGO CALCIO - FORNACE ZARATTINI del 16.11.2014 L'A.S.D. ATLETICO LUGO CALCIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il dir. FALCONI non ha rivolto frasi offensive né mentre tornava a sedersi in panchina, né da fuori del recinto di gioco. Anzi, dopo l'allontanamento, cercava di tranquillizzare i propri giocatori, invitandoli alla calma. Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che il dir. FALCONI, allontanato dal terreno di gioco per aver rivolto offese all'arbitro, alla notifica del provvedimento reiterava le esternazioni, così anche successivamente al di fuori del terreno di gioco, in particolare al momento della segnatura di una rete da parte dell'A.S.D. Atletico Lugo Calcio, aggiungendo anche gesti osceni, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la inibizione al 20.2.2015 del dir. FONTANA NICOLA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it