COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 10.12.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 35 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.D. VIS NOVAFELTRIA CALCIO avverso squalifica per 4 giornate calc. RAFFAELLI GABRIELE delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 21 del 26.11.2014 gara VILLAMARINA – NOVAFELTRIA del 23.11.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 10.12.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 35 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.D. VIS NOVAFELTRIA CALCIO avverso squalifica per 4 giornate calc. RAFFAELLI GABRIELE delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 21 del 26.11.2014 gara VILLAMARINA - NOVAFELTRIA del 23.11.2014 Il F.C.D. VIS NOVAFELTRIA CALCIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento dichiarando che il calc. RAFFAELLI "nell'intento di recuperare la sfera e poter generare nuove occasioni da rete, è intervenuto da dietro nei confronti di un giocatore avversario, andando così incontro, come previsto dal regolamento al provvedimento di espulsione. Trattandosi di fallo di gioco, non di reazione o di intervento violento nei confronti dell'avversario con intento di arrecare danni fisici, appare fuori luogo l'applicazione della squalifica di 4 giornate". Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dalla lettura del dettagliato referto arbitrale si rileva che il calc. RAFFAELLI, dopo che gli era stato regolarmente sottratto il pallone, si gettava a terra reclamando un fallo dell'avversario e, non vedendo concesso quanto richiesto, si rialzava, inseguiva l'avversario per circa 5 metri e lo colpiva con un calcio violento ad una gamba, senza interessarsi del pallone, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. RAFFAELLI GABRIELE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it