COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 10.12.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO PROPOSTO DA U.S. RUSSI avverso squalifica per 3 giornate calc. VALTANCOLI ABUYE e per 5 giornate calc. GHINASSI JACOPO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 21 del 27.11.2014 gara RUSSI – ALFONSINE del 23.11.2914

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 10.12.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO PROPOSTO DA U.S. RUSSI avverso squalifica per 3 giornate calc. VALTANCOLI ABUYE e per 5 giornate calc. GHINASSI JACOPO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 21 del 27.11.2014 gara RUSSI - ALFONSINE del 23.11.2914 L'U.S. RUSSI ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti dichiarando che : 1) in una azione di gioco il calc. GHINASSI, dopo contrasti e spintonamenti, con una spinta faceva cadere a terra l'attaccante avversario e l'arbitro ne decretava l'espulsione. Il GHINASSI, stupito, abbandonava il campo zitto e incredulo e l'avversario riprendeva il gioco senza alcun intervento sanitario; 2) al termine della gara un giocatore dell'Alfonsine insultava, con frase razzista, il calc. VALTANCOLI(di colore) e scappava nello spogliatoio. "Il nostro non accettava certamente l'apprezzamento e si dirigeva verso lo spogliatoio, ma veniva trattenuto da un dirigente". Ritenendo le sanzioni sproporzionate, ne chiede la riduzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che : 1) il calc. VALTANCOLI, a fine gara, indirizzava offese e minacce ad un calciatore avversario dal quale, a sua volta, era stato gravemente offeso e minacciato; 2) il calc. GHINASSI, a gioco in svolgimento, colpiva con una violenta gomitata alla nuca un calciatore avversario, facendolo cadere a terra, aggiungendo che il giocatore colpito riprendeva poi a giocare regolarmente, senza alcun intervento esterno; - valutato che i pur deplorevoli comportamenti antisportivi dei due calciatori possano essere puniti con sanzioni più contenute, d e l i b e r a - di ridurre : a 2 le giornate di squalifica del calc. VALTANCOLI ABUYE ed a 4 le giornate di squalifica del calc. GHINASSI JACOPO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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