COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 17.12.2014 DELIBERE DELTRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 13 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sigg. BANDINI SANIELE e BUCCIOLI ALESSANDRO, A.S.D. U.S. SAN PIETRO IN VINCOLI-camp. Promozione e FORLI’ F.C.- camp. Lega Pro
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°24 del 17.12.2014
DELIBERE DELTRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
13 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sigg. BANDINI SANIELE e BUCCIOLI ALESSANDRO, A.S.D. U.S. SAN PIETRO IN VINCOLI-camp. Promozione e FORLI' F.C.- camp. Lega Pro
Con nota 11.7.2014 n. 257/678, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. BANDINI DANIELE, Presidente A.S.D. U.S. San Pietro in Vincoli della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S, in relazione all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere consentito o, comunque, non impedito al sig. Baldini Gianluca, tecnico abilitato nelle stagioni 2012/2013 e 2013/2014, di svolgere attività tecnica non in costanza di tesseramento con l’A.S.D. U.S. San Pietro in Vincoli, altresì permettendogli di svolgere attività a favore del Forlì F.C. s.r.l., nella stagione 2013/2014; - il sig. BUCCIOLI ALESSANDRO, dirigente consigliere del Forlì F.C. s.r.l., della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per avere scientemente permesso e consentito, in accordo con il Presidente dell’A.S.D. U.S. San Pietro in Vincoli, al sig. Baldini Gianluca, a partire dal mese di settembre 2013, di svolgere attività tecnica a favore del Forlì F.C. s.r.l., seppur consapevole che stesse già svolgendo, per la medesima stagione sportiva, attività equipollente per la consorella A.S.D. U.S. San Pietro in Vincoli; - la società A.S.D. U.S. SAN PIETRO IN VINCOLI, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per le condotte ascrivibili al Presidente ed al tecnico; - la società FORLI’ F.C. s.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per le condotte ascrivibili al dirigente ed al tecnico. Effettuate ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. 213 213 Il Rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : la inibizione per mesi 4 del sig. BANDINI DANIELE e per mesi 2 del sig. BUCCIOLI ALESSANDRO, con l'ammenda di € 400 per l'A.S.D. U.S.SAN PIETRO IN VINCOLI e di € 600 per il FORLI' F.C. s.r.l.. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite, d e l i b e r a - di infliggere : la inibizione per mesi 2 ai sigg. BANDINI DANIELE e BUCCIOLI ALESSANDRO e l'ammenda di € 300 all'A.S.D. U.S. SAN PIETRO IN VINVOLI ed al FORLI' F.C. s.r.l. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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