COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 17.12.2014 DELIBERE DELTRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 14 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sigg. VEZZOLI AGOSTINO e FERRINI MARCO, soc. FAENZA CALCIO S.S.D.- camp. Eccellenza e G.S. BAGNOLO CALCIO 1977-camp. III^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 17.12.2014 DELIBERE DELTRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 14 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sigg. VEZZOLI AGOSTINO e FERRINI MARCO, soc. FAENZA CALCIO S.S.D.- camp. Eccellenza e G.S. BAGNOLO CALCIO 1977-camp. III^ categoria Con nota 24.6.2014 n. 7715/54, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. VEZZOLI AGOSTINO, allenatore tesserato all’epoca dei fatti per la soc. Faenza Calcio, ora tesserato per l'A.S.D. Dinamo Calcio Faenza, della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S, per aver posto in essere atti e comportamenti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto – come dallo stesso riconosciuto – ha riferito cose non vere sia alla Giustizia ordinaria che alla Giustizia sportiva; - il sig. FERRINI MARCO, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per il G.S. Bagnolo Calcio 1977, ora tesserato per l’A.S. Vecchiazzano, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver posto in essere atti e comportamenti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità con lo scopo di simulare un tentativo di illecito sportivo, attraverso un contatto con l’allenatore della società FAENZA CALCIO, sig. Vezzoli, in occasione della gara Meldola-Faenza Calcio, disputata il 26.5.2013; - la società FAENZA CALCIO S.S.D. a.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio tesserato; - la società G.S.BAGNOLO CALCIO 1977, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio tesserato. Effettuate ritualmente le notifiche, il Presidente del G.S. BAGNOLO CALCIO ha comunicato che, a causa di precedenti impegni, non potrà presenziare all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : la inibizione per mesi 6 del sig. VEZZOLI AGOSTINO, la squalifica per mesi 9 del calc. FERRINI MARCO, l'ammenda di € 500 per la soc. FAENZA CALCIO S.S.D. a.r.l. e l'ammenda di € 1.000 per il G.S. BAGNOLO CALCIO 1977. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite, d e l i b e r a - di infliggere : al sig. VEZZOLI AGOSTINO la inibizione per mesi 6, al calc. FERRINI MARCO la squalifica per mesi 9, alla soc. FAENZA CALCIO S.S.D. a.r.l. l'ammenda di € 500 ed al G.S. BAGNOLO CALCIO 1977 l'ammenda di € 200. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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