COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 23.12.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 41 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.CAGLIARI 1972 avverso squalifica per 3 giornate calc. MAZZONI MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 23 del 10.12.2014 gara CAGLIARI – SAN BENEDETTO V.S. del 7.12.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 23.12.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 41 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.CAGLIARI 1972 avverso squalifica per 3 giornate calc. MAZZONI MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 23 del 10.12.2014 gara CAGLIARI - SAN BENEDETTO V.S. del 7.12.2014 Il G.S. CAGLIARI 1972 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento, che ritiene eccessivo. Il calc. MAZZONI ha subito un fallo da un avversario ed "ha avuto uno scambio di parole con costui e mai tali parole erano rivolte all'arbitro, come erroneamente ha percepito l'arbitro stesso". Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - considerato ch dalla lettura del dettagliato referto di gara si rileva che le espressioni offensive formulare dal calc. MAZZONI, per il loro contenuto specifico non potevano che essere dirette all'arbitro, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. MAZZONI MARCO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata. CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 42 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CHERO avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 18 del 12.11.2014 gara PRO VILLANOVA - CHERO del 12.10.2014 L'A.S.D. CHERO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando, dianzi tutto, che il G.S. "non ha preso in considerazione il grave fatto che la società Pro Villanova ha schierato in campo il calc. Gualazzi, nonostante fosse squalificato perché espulso nella partita precedente". "In seconda istanza, la sconfitta a tavolino a nostro carico avviene dopo fatti incresciosi che ci hanno visto vittime (e non provocatori) di una violenza gratuita da parte dei sostenitori e dirigenti della società di casa Pro Villanova che, mentre il nostro calciatore Pighi stava abbandonando il terreno di gioco, dopo un diverbio verbale con lo stesso atleta, sono entrati in campo da un cancello laterale lasciato aperto per tutto il corso della partita e si sono fiondati sul calciatore che presentava vistosi segni sul corpo". Chiede che venga assegnata la vittoria alla presente società reclamante. La Corte, - premesso che l’A.S.D. CHERO, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, ha comunicato che, per mortivi di lavoro dei responsabili della società, non avrebbe potuto presenziare all’odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'episodio della rissa collettiva che vedeva coinvolti calciatori e dirigenti di entrambe le squadre è assorbente e, come tale, determina la perdita della gara per entrambe le compagini, come da consolidata giurisprudenza in merito e valutata la partecipazione senza titolo del calc. Gualazzi alla gara sopra indicata; - visto l'art. 46, comma 6, del C.G.S., d e l i b e r a - 1)di respingere il ricorso, confermando la perdita della gara con il punteggio di 0-3 per entrambe le squadre; 2) di infliggere al calc. GALAZZI IVAN una giornata di squalifica ed all'A.S.D. PRO VILLANOVA 1 punto di penalizzazione in classifica. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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