COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 23.12.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 44 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. COLORNO avverso inibizione al 23.11.2019 dir.acc.uff. SPINELLI MASSIMO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 20 del 23.11.2014 gara SAN GIUSEPPE – COLORNO del 23.11.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 23.12.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 44 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. COLORNO avverso inibizione al 23.11.2019 dir.acc.uff. SPINELLI MASSIMO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 20 del 23.11.2014 gara SAN GIUSEPPE - COLORNO del 23.11.2014 L'A.C.D. COLORNO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che i fatti non si sarebbero svolti come si evince dal comunicato. "Il dir. SPINELLI, ha si usato modi bruschi nei confronti dell'arbitro spingendolo all'indietro, ma assolutamente non lo ha fatto cadere, addirittura due volte, e, tantomeno, gli avrebbe procurato un danno fisico. Il dir. SPINELLI è stato immediatamente allontanato dai giocatori e dagli altri dirigenti. A sostegno di quanto sopra, c'è a disposizione di questa Spett.le Commissione Disciplinare un filmato che renderebbe più chiaro come si sono svolti i fatti. Si rammenta che c'è un precedente (vedi caso Cammarata della società Il Cervo di Collecchio) nel quale, per la prima volta è stato utilizzato un video per chiarire una situazione pressoché analoga". Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, 221 221 - premesso che, come si può leggere nella premessa della decisione della delibera 16.12.2013 relativa al calc. Cammarata, la Commissione Disciplinare non prese visione del video trasmesso dall’A.S.D.Il Cervo “in quanto non rispondente alle previsioni di cui all’art. 35, comma 1.2. del C.G.S.”; - visti gli atti ufficiali; - sentito in questa sede l'arbitro a chiarimenti e, pur prendendo atto che lo stesso ha parzialmente ridimensionato la complessiva vicenda, confermando però : 1) una violenta spinta ricevuta dal dir. SPINELLI che, solo per la sua prontezza di riflessi non ne ha determinato la caduta a terra, appoggiandovi però le mani per sostenersi; 2) una stretta della mandibola, con una mano da parte del predetto, che gli ha procurato un forte dolore; 3) i tentativi, ripetuti, da parte del dirigente di divincolarsi da chi lo tratteneva; 4) lo sputo in viso, alla guancia destra, lanciatogli dal dirigente mentre si avviava verso gli spogliatoi; 5) che durante tutto l'accaduto il dirigente gli ha rivolto frasi offensive e minacciose; - valutato che gli episodi di cui sopra appaiono di sicura gravità, tenuto anche conto del contesto di calcio giovanile in cui si sono verificati, non apportando certamente apprezzabili elementi per modificare la sanzione deliberata in primo grado; - visto l'art. 35, comma 1, punto 1.1., d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la inibizione al 23.11.2019 del dir.acc.uff.SPINELLI MASSIMO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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