COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 14.01.2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 15 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico calc. MONTALTI THOMAS e A.S.D. TORRESAVIO FUTSAL CESENA – Camp. Calcio a 5 Juniores
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°27 del 14.01.2015
DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
15 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico calc. MONTALTI THOMAS e A.S.D. TORRESAVIO FUTSAL CESENA - Camp. Calcio a 5 Juniores
Con nota 10.9.2014 n. 1084-30, il Procuratore Federale Aggiunto, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il calc. MONTALTI THOMAS, tesserato A.S.D. Torresavio Futsal Cesena., della violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art.1 bis, comma 1, del C.G.S., e con riferimento all’art. 19, comma 4, lett. a) dello stesso Codice, per aver osservato, in relazione ad una gara disputatasi 46 giorni prima dell’evento in narrativa, un comportamento gravemente antisportivo, caratterizzato da una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro di detta gara, mediante esternazioni rese in pubblico, con l’aggravante di aver coinvolto ed offeso altra persona, di sesso femminile, che si accompagnava allo stesso; - l’A.S.D. TORRESAVIO FUTSAL CESENA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per Le violazioni ascritte al proprio tesserato. Effettuate ritualmente le notifiche, l'A.S.D. TORRESAVIO ha fatto pervenire una memoria in cui mette in evidenza che la Società, in 40 anni di attività ha sempre onorato, sia sul campo, che nell'impegno socio educativo la propria scelta di promuovere lo sport come strumento formativo dei giovani, non tanto per discolparsi, come società, dal comportamento tenuto dal proprio tesserato Montalti, ma solo per sottolineare con rammarico di non aver migliorato nell'arco di poco tempo a disposizione, due stagioni, il senso di responsabilità e ridotto il deficit educativo del ragazzo. Chiede che al calciatore venga comminata, per quanto commesso, una sanzione che permetta alla società, che non ha mai avuto riscontri di analoghi comportamenti, di non interrompere il processo educativo, in atto da due anni, che può concretizzarsi solo ed esclusivamente sottoponendo l'atleta alla ferrea disciplina degli allenamenti e delle partite. Previa richiesta, un Rappresentante dell'A.S.D. TORRESAVIO FUTSAL CESENA è presente all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, dr.VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite 719 719 con : 3 mesi di squalifica per il calc. MONTALTI THOMAS e l'ammenda di € 300 per la soc. A.S.D. TORRESAVIO FUTSAL CESENA. Il Tribunale, - letto il deferimento; - letta la memoria inviata dall'A.S.D. TORRESAVIO FUTSAL CESENA e sentito il Rappresentante della stessa; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - considerato particolarmente grave il comportamento messo in atto dal calc. MONTALTI, tenuto anche conto che : 1) l'incontro con l'arbitro, per quanto casuale , avvenne ben 46 giorni dopo la disputa della gara ed in un contesto del tutto avulso dal calore dell'agonismo sportivo; 2) che nell'occasione il calc. MONTALTI, dopo esternazioni offensive ed ingiuriose all'indirizzo dell'arbitro, coinvolgeva anche la persona di sesso femminile che gli si accompagnava, rivolgendole frasi assai scurrili e licenziose, del tutto improprie per un giovane quattordicenne, d e l i b e r a - di infliggere al calc. MONTALTI THOMAS la squalifica per mesi 4 ed alla soc. A.S.D. TORRESAVIO FUTSAL CESENA l'ammenda di € 150. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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