COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 14.01.2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 16 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico sig. ROSSI MARCO e A.S.D. FAVENTIA CALCIO A 5 – Camp. Serie B
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°27 del 14.01.2015
DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
16 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico sig. ROSSI MARCO e A.S.D. FAVENTIA CALCIO A 5 - Camp. Serie B
Con nota 6.11.2014 n. 2967/841, il Procuratore Federale Aggiunto, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. ROSSI MARCO, dirigente e direttore sportivo dell’A.S.D. Faventia Calcio a 5, della violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 del C.G.S. per avere, prima della gara del 29.3.2014 Sporty Ravenna – Torresavio Futsal Cesena, valevole per l’ultima giornata del Campionato Regionale Calcio a 5, serie C 1, girone A, cercato di convincere alcuni tesserati dello Sporty Ravenna a maggior impegno agonistico, offrendo a ciascuno di loro un premio in denaro di € 250 , al fine di consentire alla propria società di appartenenza un vantaggio in classifica da un eventuale risultato di pareggio o di sconfitta del Torresavio Futsal Cesena; - l’A.S.D. FAVENTIA CALCIO A 5, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 7, commi 2 e 4, e 4, comma 2, del C.G.S., per quanto contestato al suo tesserato sig. Marco Rossi. Effettuate ritualmente le notifiche, l'A.S.D. FAVENTIA ha inviato una memoria in cui, dopo aver fatto presente che non ha ricevuto comunicazioni da parte della Procura Federale e che tali comunicazioni le sono state fornite dal sig. Rossi, preliminarmente, informa che, a fronte dell'apertura dell'inchiesta, ha ritenuto opportuno non tesserate il sig. ROSSI come proprio dirigente per la stagione in corso, in attesa degli sviluppi della stessa e relativa sentenza. Tuttavia tiene a sottolineare che il Faventia Calcio a 5 non avrebbe ottenuto alcun vantaggio economico dall'ipotetica vittoria del campionato 2013/2014 (non ci sono premi in denaro o uno sconto sulle spese per l'iscrizione al campionato della stagione successiva). Pertanto che un proprio dirigente potesse offrire denaro al fine di ottenere questo obbiettivò, risulta una possibilità alquanto remota e controversa. Inoltre, la storia del Faventia Calcio a 5 dimostra che questa società ha sempre operato secondo sani principi di lealtà sportiva, accettando i risultati ottenuti sul campo, qualunque essi fossero. La società ha partecipato negli anni a campionati di serie D, C2 e C1, ottenendo promozioni e retrocessioni. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 3 anni di inibizione per il sig. ROSSI MARCO e la penalizzazione di 6 punti in classifica per la soc. A.S.D. FAVENTIA CALCIO A 5. Il Tribunale, - premesso che comunicazione del presente procedimento è stata fatta da questo Organo all’A.S.D. Faventia Calcio a 5, in data 11.12.2014, al numero di fax 0546-81387 (riportato nell’annuario 2013/2014), con ricevimento confermato; - letto il deferimento; - letta la memoria inviata dall'A.S.D. FAVENTIA CALCIO A 5; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite ed in ciò contestando le affermazioni dell'A.S.D. FAVENTIA CALCIO A 5 che la società "non avrebbe ottenuto alcun vantaggio economico dall'ipotetica vittoria del campionato 2013/2014", traguardo invece perseguito in campionato e nei play off e finalmente raggiunto attraverso il ripescaggio, come riportato in data 28 luglio 2014 nel sito della società stessa "Finalmente la Divisione calcio a 5 ha ufficializzato il ripescaggio in serie B del Faventia calcio a cinque!"; - visti gli artt. 7, 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig. ROSSI MARCO la inibizione per anni 3, da scontare nel momento in cui dovesse tesserarsi, a qualsiasi titolo presso la F.I.G.C., ed alla soc. A.S.D. FAVENTIA CALCIO A 5 la penalizzazione di 4 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
Share the post "COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 14.01.2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 16 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico sig. ROSSI MARCO e A.S.D. FAVENTIA CALCIO A 5 – Camp. Serie B"