COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 21.01.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 49 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.D. VIS NOVAFELTRIA CALCIO avverso squalifica per 4 giornate calc. RINALDI RAFFAELLO, per 5 giornate calc. FRABONI LORENZO, inibizione al 29.3.2015 dir.acc.uff. MORETTI DANIELE, perdita gara, penalizzazione 1 punto in classifica e ammenda € 600 delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 23 del 10.12.2014 gara REAL MONTELEONE – VIS NOVAFELTRIA del 7.12.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 21.01.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 49 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.D. VIS NOVAFELTRIA CALCIO avverso squalifica per 4 giornate calc. RINALDI RAFFAELLO, per 5 giornate calc. FRABONI LORENZO, inibizione al 29.3.2015 dir.acc.uff. MORETTI DANIELE, perdita gara, penalizzazione 1 punto in classifica e ammenda € 600 delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 23 del 10.12.2014 gara REAL MONTELEONE - VIS NOVAFELTRIA del 7.12.2014 Il F.C.D. VIS NOVAFELTRIA CALCIO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che: 1) il calc. RINALDI "non ha posto alcun comportamento di natura violenta, sia fisica che verbale, essendosi, invero, avvicinato per chiedere spiegazioni, con modi comunque urbani, al direttore di gara, solo toccandolo con una mano per richiamare la sua attenzione. E' lo stesso direttore di gara, pur nell'equivoco della supposta spinta, a confessare la assoluta mancanza di qualsivoglia atteggiamento violento o aggressivo del giocatore"; 2) il calc. FRABONI nega di aver pronunciato le frasi riportate dal direttore di gara "essendosi limitato ad effettivamente lamentarsi con toni realmente accesi, nei confronti dell'operato dell'arbitro tenuto nel corso del primo tempo della gara, ma senza assolutamente pronunciare alcuna frase di minaccia"; 3) "non risponde al vero che il dir. MORETTI abbia minacciato di morte l'arbitro, non avendo mai proferito le parole riportate e nemmeno le altre frasi ingiuriose al medesimo ascritte. E' vero che il dirigente, dopo l'ennesimo clamoroso errore dell'arbitro, si è rivolto a questi con una frase di dura contestazione e per tale motivo è stato espulso". Il MORETTI uscito dal recinto di gioco senza proferire ulteriore parola, solo successivamente, dopo l'espulsione di due giocatori della Vis Novafeltria, a suo dire ingiuste ha "inveito nei confronti dell'arbitro, ma senza mai rientrare nel recinto di gioco, senza mai effettivamente tentare di avvicinarsi all'arbitro (e non perché fosse trattenuto da terzi, come perfidamente riferito dall'arbitro) e ugualmente senza pronunciare le frasi di minaccia a lui erroneamente ascritte dall'arbitro"; 4) "i referti del direttore di gara tradiscono evidentemente gravissime inesattezze in merito alle pretese irregolari condotte tenute dai giocatori e dai tesserati del Vis Novafeltria e anche dai tifosi della medesima nei confronti del direttore di gara". "I tesserati della società scrivente tuttavia non negano che nel corso dell'incontro effettivamente vi siano state discussioni e rimostranze nei confronti del direttore di gara…ma che tutti i comportamenti posti in essere dai tesserati, ancorché in qualche caso probabilmente criticabili sotto il profilo sportivo e per questo sanzionati con provvedimenti disciplinari direttamente dal direttore di gioco, non abbiano mai travalicato i confini della civiltà". Il Giudice Sportivo nella valutazione dei fatti, anche così come inesattamente rappresentati dal direttore di gara, ha errato nell'applicazione dell'art. 17, comma 1, del C.G.S. "considerato che, in realtà, nel caso di specie, palesemente non risultavano sussistenti i presupposti per la sospensione dell'incontro da parte dell'arbitro, come richiesti dall'art. 64 N.O.I.F." e come recepito costantemente nelle decisioni di Organi disciplinari superiori. 5) "l'irrogazione di una ulteriore sanzione di un punto di penalizzazione prevista per i casi di particolare gravità, non appare proporzionata per il caso di specie e si appalesa particolarmente afflittiva per la Società scrivente, la quale si è comunque prodigata con la maggior parte dei propri tesserati, affinché la situazione di confusione venutasi a creare (non dimentichiamo anche con il contributo fattivo del medesimo direttore di gara) non degenerasse e rimanesse entro i limiti del lecito"; 6) la ulteriore sanzione dell'ammenda inflitta per la condotta dei propri tifosi, sulla base delle considerazioni esposte e della condotta effettivamente tenuta nell'occasione dalla scrivente Società appare non congrua e, comunque, non proporzionata". Chiede : 1) la ripetizione della gara; 2) l'annullamento della penalizzazione di un punto in classifica; 3) l'annullamento dell'ammenda o, comunque, una riduzione della stessa; 4) la riduzione delle sanzioni a carico del calc. FRABONI e del dir. MORETTI; 5) l'annullamento o la riduzione della sanzione a carico del calc. RINALDI. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - dato atto che l'arbitro, sentito in questa sede a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc. RINALDI veniva espulso per avere spintonato l'arbitro e per proteste ; 2) il calc. FRABBONI veniva espulso per avergli rivolto, faccia a faccia, gravissime minacce, anche di atti estremi; 3) il dir. MORETTI, già allontanato dal terreno di gioco per avere rivolto all'arbitro una frase ingiuriosa, al termine del primo tempo, tentava di aggredire l'arbitro, venendo trattenuto a forza, mentre gli urlava frasi offensive, scurrili e di minaccia di gravissimi atti estremi, impedendo altresì all'arbitro di avviarsi verso gli spogliatoi; 4) terminato il primo tempo, l'arbitro veniva accerchiato da giocatori della Vis Novafeltria che, con atteggiamenti intimidatori, protestavano, gli indirizzavano offese e, come detto in precedenza relativamente al dir. Moretti, cercavano di impedirgli di raggiungere lo spogliatoio ; 5) nel frangente un gruppo di sostenitori della squadra ospite - che nel corso del primo tempo aveva, in più occasioni, indirizzato all'arbitro offese e minacce, lanciando sul terreno di gioco oggetti vari, tra cui lattine e bottigliette - si portava a ridosso della recinzione che delimita l'area spogliatoi ed il recinto di gioco, reiterando, con maggiore veemenza, le esternazioni; 6) riuscito a raggiungere gli spogliatoio, solo con l'intervento della società ospitante, l'arbitro, non sentendosi più in grado, a causa del clima creatosi, di continuare la gara, comunicava alle due società che la gara era definitivamente sospesa e chiedeva la presenza delle forze dell'ordine; 7) chiuso all'interno dello spogliatoio attendeva l'arrivo dei carabinieri, che lo consigliavano di attendere ad uscire almeno una mezz'ora, affinché calasse la tensione e si allontanassero gli spettatori; all'uscita dall'impianto, scortato dalle forse dell'ordine, l'arbitro veniva fatto oggetto di applausi ironici e di offese da parte di sostenitori della squadre ospite; - valutato che per quanto descritto dall'arbitro nel referto di gara e nell'allegato allo stesso , confermato in sede di audizione, non sussistessero le condizioni di tranquillità e serenità di giudizio necessarie per proseguire la gara; 751 751 - tenuto conto che quanti avevano contribuito a creare la situazione sopra descritta sono stati sanzionati con provvedimenti personali, così come alla società, per il comportamento dei tesserati e dei sostenitori, sono state irrogate le sanzioni reclamate; - ritenuto che l'ammenda possa essere irrogata in un importo più contenuto e che la penalizzazione di 1 punto, applicata, di norma, per altri tipi di infrazioni, sia comunque, per il caso di specie, eccessiva, d e l i b e r a - 1) di confermare : la squalifica per 4 giornate del calc. RINALDI RAFFAELLO, la squalifica per 5 giornate del calc. FRABONI LORENZO, la inibizione al 29.3.2015 del dir. MORETTI DANIELE e la perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 a carico della F.C.D. VIS NOVAFELTRIA CALCIO; 2) di ridurre a € 400 l'ammenda a carico della F.C.D. VIS NOVAFELTRIA CALCIO; 3) di annullare la penalizzazione di 1 punto in classifica a carico della F.C.D. VIS NOVAFELTRIA CALCIO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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