COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 21.01.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 50 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. OLUBRA avverso squalifica al 15.3.2016 calc. ORLANDO ALBERTO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 22 e 22 bis del 10 e 12.12.2014 gara OLUBRA – BOBBIO del 7.12.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 21.01.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 50 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. OLUBRA avverso squalifica al 15.3.2016 calc. ORLANDO ALBERTO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 22 e 22 bis del 10 e 12.12.2014 gara OLUBRA - BOBBIO del 7.12.2014 LA S.S.D. OLUBRA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc. ORLANDO "è stato espulso per doppia ammonizione, la prima per fallo di gioco e la seconda per proteste; dopo essere stato espulso si avviava senza protestare negli spogliatoi. La spallata con l'arbitro c'è stata, ma è stata del tutto fortuita durante una azione di gioco, infatti l'arbitro stesso non l'ha sanzionata, ritenendola, come in effetti è stato, del tutto involontaria. Nella stessa partita un giocatore del Bobbio, espulso, ha rivolto gravi frasi e minacciose verso l'arbitro, ed è stato sanzionato con una sola giornata. Per questo motivo la scrivente ritiene che siano state invertite le parti. In nessun caso, comunque, alcun tesserato presente sul terreno di gioco, al termine della partita, ha lanciato una sedia contro il direttore di gara". Chiede l'annullamento della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc. ORLANDO ALBERTO espulso con rosso diretto perché, mentre lo stava ammonendo per un fallo di gioco, lo colpiva ad un fianco con una forte spallata che gli causava forte dolore perdurante e che, al termine della gara, mentre l'arbitro si avviava verso gli spogliatoi, il calciatore medesimo, da una distanza di circa 4/5 metri gli lanciava contro una sedia che, fortuitamente, riusciva ad evitare; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 15.3.2016 del calc. ORLANDO ALBERTO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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