COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 21.01.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 51 RECLAMO PROPOSTO DA U.C. VIADANA s.r.l. avverso penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 150 per rinuncia gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 24 del 17.12.2014 gara CUS PARMA FUTSAL – VIADANA del 12.12.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 21.01.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 51 RECLAMO PROPOSTO DA U.C. VIADANA s.r.l. avverso penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 150 per rinuncia gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 24 del 17.12.2014 gara CUS PARMA FUTSAL - VIADANA del 12.12.2014 L'U.C. VIADANA s.r.l., della quale è stato sentito un dirigente, erroneamente indirizzando ad altro Organo della Giustizia Sportiva, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti sostenendo che l'arbitro ha errato nell'indicare il termine di attesa sino alle ore 17,30 e non alle 17,45, come era stata la indicazione fornita ai giocatori ed al capitano. "Qualora il termine fosse stato indicato nel quarto d'ora successivo i giocatori del Viadana, che già avevano atteso per oltre due ore, non avrebbero fatto mancare la loro presenza, attendendo quegli ulteriori pochi minuti e di certo non avrebbero rischiato la certa penalizzazione per l'abbandono del campo di gioco e l'ammenda conseguente. Vi è di più. L'arbitro assume che i giocatori del VIADANA abbiano lasciato il campo da gioco alle 17,34 e che alle 17,35 l'erogazione della energia elettrica sia stata ripristinata. Ciò risulta peraltro contrario al vero, giacché dalla fotografia riprodotta emerge chiaramente che alle ore 17,39 il Palazzetto era ancora sfornito di illuminazione". Chiede la revoca dei provvedimenti e che vengano sentite quattro persone informate dei fatti. La Corte, - premesso : 1) che non viene presa in esame la parte del ricorso riguardante l'ammenda di € 150, trattandosi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell'art. 45, comma 3, del C.G.S., parte che conseguentemente viene dichiarata inammissibile; 2) non vengono sentite per persone indicate in quanto l'art.35, comma 1, punto 1.1, stabilisce che "I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"; - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha rilasciato un supplemento di referto in cui dichiara : 1) di avere fissato, d'accordo con le parti, il termine di attesa per le ore 17,45; 2) l'U.C. VIADANA ha lasciato l'impianto alle ore 17,34; 3) che alle ore 17,35 l'illuminazione era già efficiente, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la penalizzazione di 1 punto in classifica a carico dell'U.C. VIADANA, ferma restando l'ammenda di € 150.
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