COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 28.01.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 51 RECLAMO PROPOSTO DA G.S. LA PIEVE NONANTOLA avverso squalifica per 3 giornate calc. DI BONA GIUSEPPE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 14.1.2015 gara COLOMBARO – LA PIEVE NONANTOLA del’11.1.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 28.01.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 51 RECLAMO PROPOSTO DA G.S. LA PIEVE NONANTOLA avverso squalifica per 3 giornate calc. DI BONA GIUSEPPE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 14.1.2015 gara COLOMBARO - LA PIEVE NONANTOLA del'11.1.2015 Il G.S. LA PIEVE NONANTOLA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che il calc. DI BONA, a fine gara, veniva aggredito dal portiere della squadra ospite che, dopo averlo atterrato e immobilizzato, lo colpiva ripetutamente al volto con pugni e schiaffi. Il DI BONA, a fine partita, si recava al Pronto Soccorso di Modena, dove gli veniva diagnosticata una prognosi di 10 giorni. Chiede l'annullamento della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'assistente ufficiale che ebbe a segnalare i fatti all'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il supplemento originario, ha precisato che, subito dopo il fischio di fine gara, il calc. DI BONA ed un giocatore avversario, partivano di corsa dalle posizioni in cui si trovavano e, appena giunti a contatto, iniziavano a scambiarsi, reciprocamente, pugni al volto, continuando anche quando entrambi erano finiti a terra, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. DI BONA GIUSEPPE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it