COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 28.01.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 52 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SIEPELUNGA BELLARIA avverso squalifica per 3 giornate calc. RIGHI FEDERICO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna nel C.U.n. 27 del 15.1.2015 gara SIEPELUNGA BELLARIA – FUSIGNANO dell’11.1.2015
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°29 del 28.01.2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
52 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SIEPELUNGA BELLARIA avverso squalifica per 3 giornate calc. RIGHI FEDERICO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna nel C.U.n. 27 del 15.1.2015 gara SIEPELUNGA BELLARIA - FUSIGNANO dell'11.1.2015
L'A.S.D. SIEPELUNGA BELLARIA, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che il calc. RIGHI "a fine partita, si sia rivolto non a più giocatori ma all'indirizzo di un solo avversario, seppure in modo animato e senza assumere alcun comportamento violento, abbia espresso un parere non consono all'etica sportiva e che, alla reazione del giocatore avverso, si sia poi allontanato velocemente per non incorrere in eventuali disguidi, a dimostrazione che era e rimaneva solo uno sfottò calcistico". Pur ammettendo che il comportamento del calc. RIGHI sia da biasimare, chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - dato atto che dalla lettura del dettagliato referto di gara si rileva che, al termine della gara, il calc. RIGHI rivolgeva ai giocatori della squadra avversaria una frase irrisoria ed una offesa; - ritenuto che il riprovevole comportamento messo in atto dal calc. RIGHI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc. RIGHI FEDERICO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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