COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 28.01.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 53 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CLUB CALCIO A CINQUE avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 26 del 7.1.2014 gara FIDENZA – ASS.CALCIO A CINQUE del 6.12.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 28.01.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 53 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CLUB CALCIO A CINQUE avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 26 del 7.1.2014 gara FIDENZA - ASS.CALCIO A CINQUE del 6.12.2014 L'A.S.D. CLUB CALCIO A CINQUE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento (errato e mancato utilizzo di giovani) sottolineando che, come si evince dalla distinta di gara, erano comunque in elenco 2 giocatori nati nel 1994 e un giocatore nato nel 1997 e che, comunque, la mancata presenza del giocatore nato nel 1995 non è stata sfruttata per portare in elenco altro giocatore over e, quindi, non si trattava di un sotterfugio, ma di una oggettiva impossibilità, causata da un evento particolare che documentano con allegato certificato del ricovero della madre del giocatore Ottoni, indicato in elenco e poi cancellato in quanto recatosi all'ospedale e, dato l'orario, impossibilità di chiamare altri giocatori in età, in quanto a scuola o al lavoro. In ogni caso la gara non è stata per nulla irregolare in quanto la presenza in campo di un under non è mai venuta meno e l'assenza del 95 in elenco merita sicuramente una sanzione, ma non certo quella della perdita della gara, in quanto assolutamente non decisiva, dato il particolare regolamento che prevede la presenza in campo di un under per volta. Chiede l'omologazione del risultato conseguito sul campo o, eventualmente, la ripetizione della gara. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'A.S.D. CLUB CALCIO A CINQUE, nella gara sopra indicata, non ha inserito in distinta un calciatore nato nel 1995; - atteso che : 1) l'art. 34 bis delle N.O.I.F. stabilisce che "le norme sull'ordinamento interno delle Leghe possono prevedere particolari obblighi di impiego di calciatori alle gare e che la mancata osservanza di tale norma comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara"; 2) il C.U. del C.R.E.R. n. 2 del 9.7.2014 stabiliva che le Società partecipanti al Campionato di Calcio a Cinque - Serie C 1 "hanno l'obbligo di impegnare 3 giocatori così distinti - 1 nato dall'1.1.1994, 1 nato dall'1.1. 1995 e 1 nato dall'1.1.1996 - con obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella lista presentata all'arbitro prima della gara, a prescindere dal numero dei calciatori impiegati; 3) l'art. 17, comma 5, lettera c) stabilisce che la punizione sportiva della perdita della gara è inflitta a chi viola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3, e 34 bis delle N.O.I.F.; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la punizione sportiva della perdita della gara di cui all'oggetto, con il punteggio di FIDENZA 6 - CLUB CALCIO A CINQUE 0. Dispone per l'addebito della tassa, non versata. CALCIO
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