COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 28.01.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 54 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S. CENTRO STORICO avverso perdita gara con diffida delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 25 del 17.12.2014 gara CENTRO STORICO – BRESCELLO del 5.12.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 28.01.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 54 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S. CENTRO STORICO avverso perdita gara con diffida delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 25 del 17.12.2014 gara CENTRO STORICO - BRESCELLO del 5.12.2014 L'A.S.D. U.S. CENTRO STORICO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che l'arbitro "ha dato una versione artefatta rispetto a quanto effettivamente accaduto al 6° minuto del secondo tempo, momento della sospensione della gara, cioè rissa generalizzata con ingesso in campo di tifosi di entrambe le squadre, perché non può aver visto il reale svolgimento dei fatti, dato che, pochi secondi dopo il fallo, visto quanto stava accadendo, si è rifugiato nello spogliatoio del Brescello, dato che era aperto ed il più vocino alla sua posizione, con scarsa visuale del centro campo dove sono avvenuti i fatti". "Il fallo subito dal nostro n. 11 dal n. 14 avversario non è in alcun modo da considerarsi fallo di gioco, ma una vera e propria aggressione. Un calcio violento in pieno petto non è un semplice fallo di gioco, ritenuto solo tale a giudizio dell'arbitro". Il primo ed unico tifoso entrato in campo è stato un tifoso del Brescello, che è entrato dopo l'accendersi delle polemiche del calciatore ospite, mentre l'unico tesserato del Centro Storico entrato in campo dalla tribuna era la persona incaricata della Forza Pubblica Sostitutiva. Quindi pienamente in diritto di entrare, perché regolarmente in distinta. "La spiacevole situazione è durata in tutto 4/5 minuti, al termine dei quali i giocatori di entrambe le squadre si sono recati alle proprie panchine, senza dare ulteriori segnali di astio e pronti a riprendere la gara". Chiede la riforma del giudizio di primo grado per fatti imputabili alla squadra ospite e la cancellazione della diffida. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito in questa sede a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario ha precisato che, mentre stava per comunicare il provvedimento di espulsione a un calciatore del Brescello Calcio a Cinque, entravano sul terreno di gioco 6/7 sostenitori di detta compagine che, unitisi ai giocatori della medesima squadra, creavano un inizio di rissa con i giocatori dell'A.S.D. Centro Storico, provocando la reazione e l'intervento dei sostenitori locali. Si creava così una rissa generale, cui partecipavano circa 20 persone, che si scambiavano, reciprocamente spinte, calci e pugni. La persona incaricata quale sostituto della forza pubblica non lo ha assolutamente aiutato e non gli si è presentato nel frangente dei disordini avvenuti. La rissa si è protratta per quasi 15 minuti e l'arbitro, ritenendo che non sussistessero più le condizioni per riprendere la gara, memore di quanto dispone per casi del genere l'art. 5 del Regolamento del gioco del calcio-Decisioni Ufficiali F.I.G.C., ne comunicava ai dirigenti delle due società la sospensione definitiva. Dichiara, inoltre, che non corrisponde al vero che abbia mostrato e fatto leggere a chicchessia appunti da lui redatti sui fatti avvenuti; 785 785 - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando le decisioni assunte in primo grado : punizione sportiva della perdita della gara per l'A.S.D. U.S. CENTRO STORICO e BRESCELLO CALCIO A CINQUE, con diffida. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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