F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 27 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 059/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO ACQUI CALCIO 1911 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORRADINO PAOLO SEGUITO GARA ASTI CALCIO/ACQUI CALCIO 1911 DEL 16.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 27 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 059/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it
5. RICORSO ACQUI CALCIO 1911 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORRADINO PAOLO SEGUITO GARA ASTI CALCIO/ACQUI CALCIO 1911 DEL 16.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014) La Società Acqui Calcio 1911 S.r.l., in persona del Presidente pro-tempore, ha proposto reclamo, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della LND, pubblicato in Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014, relativo alla gara Asti/Acqui disputata in data 16.11.2014, con la quale è stata comminata la squalifica di n. 3 giornate di gara al calciatore Paolo Corradino perché <>. La società reclamante ritiene che la punizione comminata sia eccessiva, ancorchè la stessa riconosca che “il proprio tesserato abbia tardato l’uscita dal campo e che abbia anche rivolto all’arbitro un’espressione che è uscita in un momento in cui non era facile controllare l’adrenalina, ma il ns. giocatore nega di aver profferito la fra se che viene a lui addebitata sul rapporto arbitrale” e per questo chiede una riduzione della sua squalifica. La sanzione del Giudice Sportivo è scaturita dal referto dell’assistente di gara nel quale viene riferito che il Il ricorso non può essere accolto. Infatti, ai sensi dell’art. 35.1.1 C.G.S. <> e per quanto attestato dall’arbitro nel proprio referto circa il comportamento del giocatore Paolo Corradino della società Acqui ricorrente – certamente non contestabile da una diversa dichiarazione dell’interessato – la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare assolutamente adeguata. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Acqui Calcio 1911 di Acqui Terme (Alessandria). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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