F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 19 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL GENOA C.F.C. S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DIEGO PEROTTI SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 14.12.2014 A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 19 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO DEL GENOA C.F.C. S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DIEGO PEROTTI SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 14.12.2014 A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014) A seguito di segnalazione ricevuta da parte del Procuratore Federale, in relazione all’incontro Genoa/Roma, disputato in data 14.12.2014 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, acquisite ed esaminate, ex art. 35, comma 1.3, C.G.S., le relative immagini televisive, ha inflitto al calciatore Diego Perotti della società Genoa la squalifica per tre giornate effettive di gara perché “il calciatore genoano, nell’affollata area di rigore avversaria, mentre il pallone veniva calciato al di fuori dell’area stessa, con un repentino movimento della gamba sinistra colpiva da tergo con un calcio la coscia destra del calciatore giallo-rosso, che si accasciava dolorante al suolo”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società Genoa C.F.C. S.p.A., la quale ha sostenuto, in primo luogo, l’inutilizzabilità della prova televisiva e la conseguente inammissibilità del procedimento ex art. 35, comma 3.1., C.G.S. all’esito del quale è stata comminata la sanzione impugnata; il gesto del calciatore Perotti non integrerebbe infatti gli estremi della “condotta violenta” ed andrebbe derubricato quale condotta “antisportiva” ex art. 19, comma 4, lett. a) con la conseguenza che non sarebbe stato possibile dare ingresso alla prova televisiva, strumento probatorio al quale, secondo il C.G.S., è possibile fare ricorso nei soli casi di condotta violenta o in specifici casi tipizzati di condotta “gravemente antisportiva”. Il Genoa ha altresì dedotto l’inammissibilità della prova televisiva perché non sarebbe stato soddisfatto, nella fattispecie, l’ulteriore indispensabile presupposto della mancata percezione dell’arbitro e degli ufficiali di gara dell’accadimento in questione; la circostanza che l’arbitro abbia dichiarato di non aver visto l’episodio non escluderebbe infatti, secondo la tesi della Società, che gli altri ufficiali di gara abbiano comunque visto l’episodio ed abbiano tuttavia ritenuto di non doverlo segnalare stante la sostanziale contestualità tra episodio e triplice fischio dell’arbitro al termine dell’incontro. In via subordinata, la Società ha comunque sostenuto come la sanzione irrogata sia da considerarsi eccessivamente afflittiva, tenuto conto del fatto che il gesto del Perotti sarebbe stato conseguente alla provocazione ricevuta dal calciatore antagonista; la sanzione andrebbe quindi ridimensionata con la commutazione della terza gara di squalifica in pena pecuniaria. La Corte, ascoltate le parti (Società, calciatore e rappresentante della Procura Federale) alla riunione del 19.12.2014, esaminati gli atti ed effettuata ogni più approfondita valutazione anche in merito alla presunta inammissibilità della prova televisiva rilevata dalla ricorrente, ritiene di condividere pienamente il giudizio del primo giudice circa la natura del gesto compiuto dal Sig. Diego Perotti; tale gesto, che il direttore di gara ha affermato di non aver visto, è senza dubbio qualificabile come “violento” e, in quanto tale, punibile nella misura stabilita dal Giudice sportivo con la decisione impugnata in corrispondenza del minimo edittale di cui all’art. 19.4 lett. b) C.G.S. L’esame delle immagini televisive (Sky), di indubbia attendibilità, consentono di ritenere come il Perotti abbia intenzionalmente colpito l’avversario da tergo con un calcio in maniera potenzialmente idonea a determinare conseguenze seriamente dannose per l’incolumità dell’avversario. Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo debba essere confermata. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dalla società Genoa C.F.C. S.p.A. di Genova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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