F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/TFN del 02 Febbraio 2015 (454) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO BONARDI (già Presidente della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl) – (nota n. 7878/226 pf12-13 AM/Seg. del 30.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/TFN del 02 Febbraio 2015
(454) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO BONARDI (già Presidente della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl) - (nota n. 7878/226 pf12-13 AM/Seg. del 30.6.2014). Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 17 – 2013-14, il Tribunale Nazionale Federale - sezione disciplinare - nell’ambito del deferimento a carico dei Signori Galli Lauro, Croatti Paolo, Orefice Pasquale, Di Tora Aquilino, Spinelli Giovanni e della Società Riccione Calcio 1929 e Real Rimini Siti FC Srl S.D., disponeva lo stralcio della posizione del Sig. Bonardi Giorgio attesa la mancata notifica allo stesso dell’avviso di convocazione, onerando la Procura federale dei relativi adempimenti. A seguito di detto provvedimento espletati gli opportuni accertamenti, in data 25.11.2014 la Procura federale depositava atto di deferimento, corredato da documentazione provante l’avvenuta notifica al Sig. Giorgio Bonardi in data 10.9.2014. Preso atto di ciò il questo Tribunale Federale ha fissato l’odierna riunione. Il deferimento Con atto del 30.6.2014 la Procura federale deferiva dinnanzi alla Commissione disciplinare nazionale, oggi Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, il Sig. Giorgio Bonardi, già Presidente dal 12 luglio 2012 al 21 agosto 2012 della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 37 delle NOIF, per aver effettuato alla LND una dichiarazione non suffragata dalle risultanze documentali, in occasione della comunicazione delle proprie dimissioni, il 21 agosto 2012, nella quale ha indicato come amministratore unico della Società il Sig. Paolo Croatti, che non ha mai rivestito tale carica e che, a tale data, non era neppure socio della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl, avendo ceduto il 10 agosto 2012 le proprie quote alla Società Virginia Yachts Sas di Orefice Pasquale & C., condotta specificatamente descritta nella parte motiva. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, l’incolpato non faceva pervenire scritti e/o memorie difensive, né era presente alla seduta fissata. Il dibattimento Alla riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, ritenuta la responsabilità del Sig. Bonardi Giorgio in ordine alle violazioni ascritte, formulava la richiesta di mesi 6 (sei) di inibizione oltre all’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00). Nessuno è comparso per la parte deferita. I motivi della decisione In via preliminare, questo Collegio osserva che, trattandosi di deferimento depositato prima dell’entrata in vigore del nuovo CGS, si applicano le norme procedurali relative alla previgente normativa, in applicazione del principio del “tempus regit actum”. Il proposto deferimento è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Il procedimento in oggetto, trae origine da alcune notizie di stampa apparse su vari quotidiani locali e Nazionali e riferite alla gara di serie D (gir. D) San Miniato Tuttocuoio – Riccione Calcio 1929 in programma domenica 2 settembre 2012 e non disputata per la presenza contemporanea di due squadre di Riccione che sostenevano entrambe di essere legittimate a giocare l’incontro. Nell’ambito della conseguente attività di indagine, sono emerse numerose condotte rilevanti ai fini disciplinari da parte dei diversi soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda. In particolare per quanto riguarda l’odierno deferito, l’indagine ha appurato che Bonardi Giorgio, oltre ad avere intavolato trattative per la cessione della Società Riccione Calcio 1929 SSD a r.l. e a discutere le cariche e gli assetti societari con un tesserato di altra Società, in data 21.08.2012, in occasione delle proprie dimissioni come Presidente, inviava una comunicazione alla LND Dipartimento Interregionale, in cui indicava come amministratore unico della Società un soggetto che non figurava neppure come socio, avendo ceduto le proprie quote fin dal 1 agosto 2012. Orbene, l’aver effettuato una dichiarazione alla propria Lega di appartenenza, da parte del Presidente p.t. della Società, non suffragata dalle risultanze documentali, costituisce violazione regolamentare dei principi di lealtà e correttezza sanciti dall’art. 1 bis CGS in relazione all’art. 37 NOIF che obbliga espressamente le Società a comunicare, alla propria Lega o Comitato, i nominativi dei dirigenti ed i collaboratori e, del pari, a comunicare tempestivamente ogni variazione dell’organigramma societario. Sanzione congrua si ritiene quella di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, sezione Disciplinare, in accoglimento del proposto deferimento infligge a Bonardi Giorgio l’inibizione per mesi 6 (sei).
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