COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 04.10.2014 Delibere della Corte di Appello Sportiva Territoriale RECLAMO DELLA AS ARTA TERME (Campionato Carnico prima categoria) avverso la pronuncia del GST in relazione ai fatti della gara ARTA TERME / PONTEBBANA del 03.09.2014 (in c.u. n° 25 del 10.09.2014 Del. Tolmezzo).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 04.10.2014 Delibere della Corte di Appello Sportiva Territoriale RECLAMO DELLA AS ARTA TERME (Campionato Carnico prima categoria) avverso la pronuncia del GST in relazione ai fatti della gara ARTA TERME / PONTEBBANA del 03.09.2014 (in c.u. n° 25 del 10.09.2014 Del. Tolmezzo). Con tempestivo reclamo la AS ARTA TERME impugnava la delibera pubblicata in cu. n° 25 del 10.09.2014 Del. Tolmezzo con cui il GST aveva così provveduto: “dispone nei confronti della società sportiva A.S. Arta Terme la squalifica del campo per quattro giornate e ciò ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.11, 18 co.1 lett. f e 22 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. approvato con deliberazione del Presidente del C.O.N.I. n° 112/52 di data 31/07/2014. Commina alla società sportiva A.S. Arta Terme ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 co. 1 lett. b l’ammenda di €. 500,00 per la violazione di cui all’art. 11 co. 5 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. approvato con deliberazione del Presidente del C.O.N.I. n° 112/52 di data 31/07/2014 nonché per il comportamento tenuto da un proprio tifoso il quale è entrato nel campo di gioco scavalcando la rete di recinzione al minuto 42 del secondo tempo dirigendosi verso l’arbitro “chiedendo spiegazioni di alcune decisioni prese”.” La reclamante ha chiesto audizione ed è stata sentita all’udienza del 02.10.2014 dalla Corte, che si è riunita in seduta plenaria, attesa la delicatezza e rilevanza sociale dell’argomento trattato: la condotta di discriminazione razziale adottata dal pubblico nei confronti di un calciatore di colore. Il tenore del reclamo e la stessa esposizione dei fatti fornita dalla reclamante a questa Corte Sportiva di Appello sono riusciti a dare una luce minimale ai fatti riportati a referto dall’arbitro, sì che la Corte ha ritenuto necessario sentire nuovamente il direttore di gara, che pur già aveva risposto alle domande rivoltegli a chiarimenti dal GST. Ciò ha fatto la Corte attraverso il rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della stessa riunione del 02.10.2014. A richiesta del Presidente della Corte, il Direttore di gara ha espresso in particolare di non aver potuto percepire eventuali condotte sconvenienti che siano partite dal calciatore offeso ed indirizzate al pubblico, come ritenuto dalla reclamante, ma ha voluto precisare che nel corso di tutti i novanta minuti di gara, né prima, né dopo l’episodio singolo accaduto al 40° minuto del primo tempo, e descritto a referto, il pubblico (una cinquantina di spettatori in tutto, ha riferito) non ha mai esternato parole discriminatorie nei confronti di chicchessia, mentre lo stesso calciatore offeso non ha reagito “in alcun modo” alle odiose offese del pubblico. Solo a fine gara lo stesso spettatore che aveva apostrofato il calciatore avversario con epiteti razzisti, avvicinato da altri due o tre soggetti, ha ripreso ad inveire utilizzando le parole già descritte a referto all’indirizzo del medesimo calciatore. In ordine alla ammenda, la reclamante ha posto l’accento sul fatto che l’episodio dell’invasione, accaduto al 42° del secondo tempo, non trova alcun aggancio con le grida razziste verificatesi un’ora prima (al 40° del primo tempo), mentre l’isolato spettatore che è entrato in campo non ha usato né modi né parole brutali, ed effettivamente sul punto è lo stesso direttore di gara a referto a chiarire che l’individuo si è limitato alla seguente condotta: “veniva verso di me chiedendo spiegazione di alcune decisioni prese”. Il reclamo è fondato, e per quanto di ragione va accolto. A proposito delle espressioni di discriminazione razziale, l’art. 11 CGS così dispone: “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 18, comma 1 lett. e). Qualora alla prima violazione, si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art.18, comma 1, lettere d), f), g), i), m) ” Pag. 4 del Comunicato n. 29 Segue Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale – RECLAMO A.S. ARTA TERME Non è seriamente dubitabile che l’episodio riportato dall’arbitro sia odioso e spregevole e meriti ferma ed irremovibile censura; ma compito degli organi di giustizia sportiva è quello di dare il congruo valore alle situazioni emerse in relazione alla portata effettiva dell’accaduto. Dalla rilettura del referto, alla luce anche delle precisazioni rese dal direttore di gara, la Corte ricava che al 40° del primo tempo si è verificata una condotta di gara da parte del calciatore non proprio improntata al fair play; tale fatto ha scatenato le proteste del poco pubblico presente, trascese quanto ad un singolo spettatore che il direttore di gara ha avuto modo di individuare nella sua fisionomia, in espressioni razziste. Né prima né dopo questo fatto, lungo tutti i novanta minuti di gara, il pubblico ha pronunciato urla della stessa matrice. Nella fattispecie, le frasi, di contenuto indubbiamente discriminatorio a sfondo razziale, non erano contenute in striscioni né sono state pronunciate mediante “cori”, il che esclude che ci sia stato un coordinamento ed una organizzazione espressiva finalizzata alla discriminazione; si è trattato di “grida” da parte di un singolo isolato spettatore, reiterate (solo) a fine gara dallo stesso, unitamente ad altri due o tre soggetti. Inoltre, la Corte non può nascondere di avere una certa difficoltà a considerare che le grida di un singolo, pronunciate in una singola occasione lungo tutto l’arco della gara e reiterate solo a fine gara, possano costituire “manifestazione che sia, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”. Infatti la “dimensione e la percezione reale del fenomeno” sono rimaste entro confini certi e di rilevanza veramente modesta. Addirittura, dalle stesse parole del Direttore di gara sorge il dubbio che il calciatore offeso le abbia percepite, atteso che non ha reagito “in alcun modo” a tali espressioni a lui inequivocabilmente rivolte. La indiscussa gravità del fatto, nella sua essenza abominevole, giova ribadirlo, resta così definita per “dimensione e la percezione reale del fenomeno” entro confini minimi, il che depone per una sanzione contenuta nei minimi tabellari, ovvero (quale “prima violazione” addebitata alla società reclamante) entro i confini di cui all’art. 18 comma 1 lett. e): obbligo di disputare una gara con un settore privo di spettatori. Quanto alla invasione di campo, tale fatto, anch’esso teoricamente grave, nel concreto ha comportato la momentanea sospensione della gara per permettere al direttore di gara di allontanare il soggetto ma è rimasto episodio estraneo al fatto discriminatorio e non ha comportato conseguenze serie, né obbiettivo pericolo. Anch’esso va doverosamente sanzionato ma in termini proporzionati alla effettività dell’evento. La Corte reputa di cumulare le due sanzioni e pervenire così ad una sanzione unica, ben più afflittiva di quella prevista dall’art. 18 lett. e), e contemplata dal medesimo art. 18, ma alla lett. f) squalificando il campo per una giornata di gara. Quanto al fatto della mancata osservanza del disposto del comma 5 dell’art. 11 CGS, la stessa reclamante onestamente riconosce di non essersi attivata nel senso di cui alla disposizione che la Corte vuole espressamente ricordare: “Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell’art. 18, comma 1.”. Pertanto la Corte rivisita la ammenda inflitta dal GST, e la commina in considerazione della violazione solo di questa norma, come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di appello FVG accoglie il reclamo della AS ARTA TERME e, per l’effetto, revoca il provvedimento impugnato e così ridetermina le sanzioni: - Dispone ai sensi dell’art. 18 lett. f) la squalifica del campo della AS ARTA TERME per una giornata di gara cumulando in questa unica sanzione le due distinte violazioni delle i) grida contenenti espressioni di discriminazione razziale pronunciate dal pubblico (prima violazione) e ii) invasione di campo effettuata da uno spettatore senza creazione di allarme; - Dispone la ammenda di euro 100 a carico della AS ARTA TERME per la violazione di cui all’art. 11 co. 5 CGS. - Dispone per la restituzione della tassa reclamo.
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