COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 del 10.10.2014 Delibere della Corte di Appello Sportiva Territoriale RECLAMO DELLA SS S.GIOVANNI (Campionato Promozione) avverso la squalifica per tre giornate effettive del proprio calciatore Matteo BARBAGALLO (in c.u. n° 27 del 02.10.2014 C.R. FVG).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 del 10.10.2014 Delibere della Corte di Appello Sportiva Territoriale RECLAMO DELLA SS S.GIOVANNI (Campionato Promozione) avverso la squalifica per tre giornate effettive del proprio calciatore Matteo BARBAGALLO (in c.u. n° 27 del 02.10.2014 C.R. FVG). Con tempestivo reclamo la SS SAN GIOVANNI ASD impugnava la squalifica per tre giornate comminata dal GST al proprio calciatore Matteo BARBAGALLO, come segue: “ai sensi dell'art.19, punto 1, lett. e) CGS perché, dopo essere stato espulso a seguito di seconda ammonizione, proferiva espressione irriguardosa nei confronti dell'arbitro”. La società, testualmente, così motivava l’appello: “dal rapporto di gara viene riportato che al momento dell’espulsione il giocatore Barbagallo Matteo abbia avuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro (cosa negata dal giocatore) ma quello che non ci trova per niente d’accordo è come due comportamenti totalmente diversi da parte di due giocatori espulsi siano valutati pari nella sanzione. Pertanto per quanto innanzi esposto si chiede la riduzione della sanzione al giocatore Barbagallo Matteo e di essere ascoltati in via istruttoria”. La Corte Sportiva di Appello, riunitasi per via telematica (cfr art. 34/10 CGS: “Le udienze degli organi di giustizia possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente tecnologico”), ritiene inammissibile il reclamo e, conseguentemente, per economia del processo, non ammette la richiesta istruttoria che avrebbe potuto trovare significato solo a fronte di un reclamo idoneo ad essere considerato nel merito o, al limite (ma non è questo il caso), al fine di permettere alla reclamante di eventualmente sanare una irregolarità formale relativa alla sottoscrizione del reclamo (cfr art. 33/9 CGS). Il reclamo, per essere ammissibile, deve essere motivato (cfr art. 33/6 CGS: “I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”), e la C.S.A. per giurisprudenza consolidata già dai tempi della C.D.T. reputa che il semplice raffronto di due sanzioni, a maggior ragione se dichiaratamente rese su episodi “totalmente diversi”, non costituisca congrua motivazione di un reclamo. Materia del contendere, infatti, non può essere la sanzione comminata ad un terzo, né la condotta del terzo, ma si deve focalizzare sulla condotta del calciatore interessato e sulla sanzione a questi comminata. Sul punto, a parte un generico inciso che riporta un altrettanto generico dissenso del calciatore, nulla espone la reclamante. Mancando una idonea motivazione, e quindi impedita ogni valutazione della Corte nel merito, l’ammissione della istanza istruttoria diventerebbe inutile dispendio di tempo e di energie, perché non potrebbe portare argomento alcuno, atto a sanare la mancanza di tempestiva motivazione. La Corte Sportiva di Appello, però, nell’intento di agevolare la conoscenza regolamentare dei tesserati che leggono i comunicati ufficiali, vuole esprimere quanto sia comunque assolutamente infondato l’appello, dal momento che il GST, nel frangente, ha adottato il minimo della sanzione a carico del calciatore BARBAGALLO. Questi è stato espulso dalla gara per somma di ammonizioni (il che comporta di per sé, automaticamente, una squalifica di una giornata di gara ex art. 19/10 CGS: “Il calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave”). Uscendo dal campo dopo la notifica dell’espulsione, il calciatore ha usato una singola espressione verso l’arbitro, dettata (nella migliore delle ipotesi) da mancanza di riguardo. Per tale condotta, il medesimo art. 19 CGS, al suo comma 4, prevede come sanzione “minima” la squalifica del calciatore per due giornate, parificando gli effetti di una condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara a quelli di una condotta ingiuriosa nei confronti degli stessi. 1 + 2 = 3. La sanzione a carico del calciatore, dettata dalla somma delle sue distinte violazioni, non avrebbe potuto essere inferiore rispetto a quella applicata dal GST. P.Q.M. La Corte Sportiva di appello dichiara inammissibile il reclamo e dispone per l’addebito della tassa relativa.
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