COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 del 13.10.2014 Delibere del Giudice Sportivo Con raccomandata spedita il 2.10.2014 e pervenuta al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND il 6.10.2014, l’A.F.P. VILLANOVA A.S.D. proponeva reclamo relativo alla gara VILLANOVA – CALCIO SAN LEONARDO, valevole per la terza giornata del Girone “B” della Coppa Regione 2014/2015 – Trofeo “Carlo Basso” – per società della 2^ Categoria, disputatasi a Villanova (Pordenone) in data 01.10.2014 e conclusasi con il risultato di 1-1

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 del 13.10.2014 Delibere del Giudice Sportivo Con raccomandata spedita il 2.10.2014 e pervenuta al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND il 6.10.2014, l’A.F.P. VILLANOVA A.S.D. proponeva reclamo relativo alla gara VILLANOVA – CALCIO SAN LEONARDO, valevole per la terza giornata del Girone “B” della Coppa Regione 2014/2015 – Trofeo “Carlo Basso” - per società della 2^ Categoria, disputatasi a Villanova (Pordenone) in data 01.10.2014 e conclusasi con il risultato di 1-1. Nel predetto reclamo l’A.F.P. Villanova A.S.D. eccepiva che l’A.S.D. Calcio San Leonardo aveva schierato nella suindicata gara il calciatore TESTON Matteo, in pendenza di squalifica, per non aver quest’ultimo scontato una giornata di squalifica per recidività in ammonizione (II infrazione), risultante dal comunicato ufficiale n. 25 del 25.09.1014 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND. Si osserva, innanzi tutto, che il citato reclamo, stante l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare della Coppa Regione 2014/2015, resa nota con comunicato Ufficiale n. 11 del 13.08.2013 (pagg. 21 e 22) del C.R. Friuli V. Giulia della FIGC/LND, e stabilita ai sensi dell’art. 33, comma 11, del C.G:S., doveva esser proposto e pervenire a questo Giudice Sportivo, con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara (02.10.2014), mentre, invece la raccomandata, contenente il reclamo stesso, spedita il 2.10.2014, è pervenuta il 6.10.2014, quindi in ritardo. Il gravame stesso non era inoltre corredato, da parte della reclamante, dalla prova del contestuale invio, per lettera raccomandata o mezzo equipollente (a norma dell’art. 38, comma 7, del C.G.S.), di copia del reclamo stesso all’A.S.D. Calcio San Leonardo, controparte direttamente interessata a riceverla, ai sensi dell’art. 46, punto 5, del C.G.S. Infine, l’A.F.P. Villanova A.S.D. non ha allegato al reclamo di cui trattasi la tassa reclamo né ha autorizzato il Comitato Regionale ad addebitare la relativa somma, disattendendo il citato art. 46, comma 5 del C.G.S. Tutto ciò premesso, Il Giudice Sportivo Territoriale:accertato che il sopraindicato reclamo è pervenuto in ritardo (6.10.2014) e che l’A.F.P. Villanova A.S.D., ha disatteso, nella circostanza, le disposizioni relative all’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva, in base alle quali il reclamo doveva pervenire a questo Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara (2.10.2014); considerato che i termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva sono perentori (art. 38, punto 6, del C.G.S.); - rilevato, altresì, che la reclamante ha disatteso l’art. 46, comma 5, del C.G.S. in quanto non ha fornito la prova di aver inviato anche alla controparte copia del reclamo e non ha allegato la tassa reclamo né autorizzato il Comitato Regionale ad addebitarla; - accertati, quindi, la tardività del gravame e l’inadempimento all’art. 46, comma 5, del C.G.S., motivi per i quali non può che derivare l’inammissibilità del reclamo stesso; - considerato che l’inammissibilità del reclamo preclude a questo Giudice Sportivo di entrare nel merito della questione con particolare riferimento alla eventuale posizione irregolare del calciatore dell’A.S.D. Calcio San Leonardo TESTON Matteo (come indicato in reclamo dall’A.F.P. Villanova A.S.D.) e dei responsabili del suo impiego (società e dirigente accompagnatore ufficiale) nella gara dell’1.10.2014; per tali ragioni gli atti vanno rimessi alla Procura Federale per il più da praticarsi; P.Q.M. 1) dichiara inammissibile il reclamo proposto dall’A.F.P. VILLANOVA A.S.D. e dispone per l’addebito della tassa reclamo a carico della società reclamante (art. 33, comma 13, del C.G.S.); ne deriva che il risultato rimane quello conseguito sul campo dalle due squadre e cioè A.F.P. VILLANOVA – A.S.D. CALCIO SAN LEONARDO 1 - 1; 2) dispone che tutti gli atti vengano trasmessi alla Procura Federale per il più da praticarsi.
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