COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 del 23.10.2014 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO DELL’A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI IN MERITO ALLA AFFERMATA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ZAMPA ESTEBAN DELL’A.S.D. RONCHI CALCIO NELLA GARA RONCHI CALCIO – PRO CERVIGNANO MUSCOLI, DISPUTATA IL 28.09.2014, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B”.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 del 23.10.2014 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO DELL’A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI IN MERITO ALLA AFFERMATA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ZAMPA ESTEBAN DELL’A.S.D. RONCHI CALCIO NELLA GARA RONCHI CALCIO – PRO CERVIGNANO MUSCOLI, DISPUTATA IL 28.09.2014, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B”. Con raccomandata spedita l’1.10.2014, l’A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI presentava reclamo (anticipato da preannuncio di reclamo, peraltro non necessario, inviato con fax in data 29.09.2014) relativo alla gara RONCHI CALCIO – PRO CERVIGNANO MUSCOLI, valevole per la quarta giornata del girone di andata del campionato di promozione, girone “B”, disputatasi a Ronchi dei Legionari (pr. Gorizia) in data 28.09.2014 e conclusasi con il risultato di 0 – 0. L’A.S.D. Pro Cervignano Muscoli eccepiva nel proprio gravame che l’A.S.D. Ronchi Calcio aveva impiegato nella suindicata gara, con la maglia numero 4, il calciatore ZAMPA Esteban in posizione irregolare, in quanto quest’ultimo “doveva scontare 3 giornate di squalifica risalenti al campionato allievi della stagione 2013/14 e decretate nel C.U. n. 128 del 15.05.2014. Lo stesso calciatore era stato schierato sia nella prima che nella seconda giornata del campionato di promozione 2014/15, mentre nella terza giornata non era stato schierato a seguito di squalifica maturata nella seconda giornata in quanto espulso”. Pertanto, la società reclamante chiedeva che venisse irrogata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara in questione nei confronti dell’A.S.D. Ronchi Calcio. Il reclamo veniva corredato dall’allegazione del bonifico riguardante la tassa reclamo nonché dall’attestazione dell’invio per raccomandata del reclamo stesso all’A.S.D. Ronchi Calcio, controparte direttamente interessata a riceverlo, ai sensi dell’art. 46, punto 5, del C.G.S. Quest’ultima Società A.S.D. Ronchi Calcio inviava, con raccomandata spedita il 07.10.2014, entro i termini prescritti, le proprie controdeduzione in merito al predetto reclamo. GLI ACCERTAMENTO ESPERITI Questo giudice sportivo territoriale, ritenuta la propria competenza in materia di posizioni irregolari di calciatori, giusta quanto previsto dall’art. 29/7 e dall’art. 46/3 del C.G.S., procedeva all’espletamento degli accertamenti in merito a quanto eccepito dalla reclamante, dai quali è emerso quanto segue: - il calciatore ZAMPA Esteban, nato il 04.09.1997, tesserato per l’A.S.D. Ronchi Calcio, matricola F.I.G.C.5.003.581, status “dilettante”, era stato squalificato per tre giornate (due giornate a seguito di espulsione ed una giornata per recidività in ammonizione - VIII infrazione), il tutto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 128, datato 15.05.2014, pag. 10, del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND; sia l’espulsione che l’ottava ammonizione erano state inflitte allo Zampa nel corso della gara Manzanese – Ronchi Calcio, valida per l’8^ e penultima giornata del girone di ritorno del campionato regionale allievi 2013/2014 – seconda fase primaverile, Girone “B”, disputatasi il 10.05.2014 a Manzano (UD); l’ultima giornata della predetta seconda fase primaverile del Campionato Regionale Allievi 2013/2014, Girone “B”, era in calendario il 18.05.2014, ma il Ronchi Calcio era di riposo e successivamente, come accertato, la squadra allievi della citata società non aveva disputato più gare ufficiali fino al termine della stagione 2013/2014, motivo per cui, nella stagione stessa, lo Zampa non aveva potuto scontare le tre giornate di squalifica inflittegli nelle gare ufficiali della squadra (allievi), nella quale militava quando erano avvenute le infrazioni (art. 22, punto 3, C.G.S.); - conclusasi la stagione sportiva 2013/2014, allo Zampa rimanevano, pertanto, da scontare le citate tre giornate e tale residuo di squalifica, in base all’art. 22, punto 6, del C.G.S., doveva essere scontato nella stagione sportiva successiva 2014/2015; - nella corrente stagione sportiva 2014/2015, il menzionato calciatore non rientra più nella categoria “allievi”, essendo nato il 04.09.1997 (infatti nel 2014/2015 possono essere impiegati negli “allievi” i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, quindi quelli nati nel 1998, 1999 e 2000); pertanto, lo Zampa non può più partecipare, a decorrere dall’inizio della corrente stagione, all’attività organizzata dal Settore per l’attività giovanile scolastica della FIGC; - da un esame dei documenti ufficiali, si evince che lo Zampa ha preso parte, sin dall’inizio dell’attività ufficiale di questa stagione sportiva 2014/2015, con l’A.S.D. Ronchi Calcio, alla sotto riportate gare ufficiali. Coppa Italia “Promozione” 2014/2015, Girone “G”: 1^ giornata 27.08.2014 JUVENTINA SANT’ANDREA – RONCHI CALCIO; 2^ giornata 30.08.2014 RONCHI CALCIO CORMONESE; 3^ giornata 10.09.2014 TRIESTE CALCIO – RONCHI CALCIO (in qualità di calciatore di riserva, n. 16, non impiegato); Campionato di Promozione, girone di andata, Girone “B”: 1^ giornata 07.09.2014 TORVISCOSA – RONCHI CALCIO; 2^ giornata 14.09.2014 RONCHI – SAN LUIGI (espulso); 4^ giornata 28/09/2014 RONCHI CALCIO – PRO CERVIGNANO MUSCOLI; Nel corso della gara Ronchi – San Luigi del 14.09.2014, lo Zampa è stato espulso e poi squalificato per una giornata (C.U. n.23 dd. 18.09.2014 del Comitato Regionale Friuli V.G. della FIGC/LND, pag. 20); lo stesso non è stato impiegato nella gara di Promozione del 21.09.2014 Aurora Buonacquisto – Ronchi, valida per la terza giornata del girone di andata; - l’A.S.D. Ronchi Calcio partecipa con una propria squadra anche al Campionato Regionale “Juniores” 2014/2015, Girone “B”, iniziato il 6.09.2014; lo Zampa non risulta essere stato mai utilizzato né inserito nelle liste di gara nelle prime tre gare del predetto Campionato Juniores Regionale, Girone “B”, disputate dal Ronchi Calcio il 6.9.2014 contro il San Luigi Calcio, il 13.9.2014 contro il Vesna ed 20.09.2014 contro la Pro Cervignano Muscoli. LE NORME RELATIVE ALL’ESECUZIONE DELLE SANZIONI. Per un migliore esame della fattispecie in questione, si ritiene utile riportare qui di seguito le norme relative all’esecuzione delle sanzioni applicabili al caso sopradescritto. Come emerge dagli accertamenti, si tratta di un calciatore, che, in ragione della sua età (nato nel 1997), dall’inizio della stagione sportiva 2014/2015 non può più praticare attività nell’ambito del Settore per l’attività giovanile e scolastica (categoria allievi); allo stesso calciatore, all’inizio di questa stagione sportiva, rimaneva un residuo di tre giornate di squalifica da scontare per infrazione commessa nella precedente stagione sportiva 2013/2014, nel corso di una gara ufficiale, valevole per campionato regionale “allievi”. Si rileva che lo Zampa non ha cambiato Società, avendo militato anche l’anno scorso nell’A.S.D. Ronchi Calcio, La norma generale per l’esecuzione delle sanzioni è contemplata dall’art. 22, comma 3, del C.G.S., che recita: “il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. – omissis “ Il citato comma 6 dell’art. 22 C.G.S. recita testualmente: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall’art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”. Dall’esame del sopraindicato comma 6 dell’ 22 C.G.S., si rileva chiaramente che: a) le squalifiche, non scontate nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive; b) nel caso di cambio di società o di categoria di appartenenza nell’ambito del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i residui, in deroga al comma 3 dell’art. 22 C.G.S., vanno scontati nelle giornate in cui disputa gare ufficiali rispettivamente la prima squadra della nuova società o quella della nuova categoria di appartenenza del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Dall’analisi della suindicata normativa in vigore non si rilevano disposizioni che disciplinino specificatamente la fattispecie in questione e cioè il caso del calciatore, rimasto nella stessa società, già allievo nella stagione precedente (2013/2014), con residuo di squalifica irrogata per infrazione commessa nel campionato “allievi” 2013/2014, da scontare nel 2014/2015, e che non rientra più nella fascia di età prevista per il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e non appartiene a nessuna categoria in cui sono suddivisi i calciatori che praticano l’attività nell’ambito del Settore stesso (pulcini, esordienti, giovanissimi, allievi). Sulla base di quanto suesposto, lo Zampa, qualora avesse cambiato Società e militasse in società diversa nel 2014/2015, in base a quanto specificatamente contemplato dal suindicato comma 6 dell’art. 22 del C.G.S., avrebbe dovuto scontare il residuo consistente in tre giornate di squalifica risalenti al 2013/2014 nelle prime gare ufficiali della prima squadra della nuova Società di appartenenza. Essendo rimasto nella stessa Società, ma non potendo essere più impiegato nel 2014/2015, in ragione della sua età, nella categoria “allievi” nell’ambito del Settore per l’attività giovanile e scolastica, si osserva, come già evidenziato, che manca una specifica previsione normativa che disciplini la fattispecie in questione; si rileva, inoltre, che la suindicata deroga al comma 3 dell’art. 22, guarda a casi specifici e cioè ai casi dei calciatori che cambiano società o categoria di appartenenza nell’ambito del Settore per l’attività giovanile e scolastica, e non è estensibile, per analogia, al caso in esame e cioè al calciatore che rimane nella stessa Società; e ciò in base ai principi generali del diritto, richiamati nell’art. 2, comma 1, del C.G.S. In merito all’esecuzione delle sanzioni disciplinari, la Corte Federale, alla quale, in passato, sono stati formulati quesiti dalla Lega Nazionale Dilettanti circa le modalità di espiazione di alcune tipologie di squalifiche, ha fornito in data 18.12.2003, il seguente parere interpretativo, pubblicato sul comunicato ufficiale della FIGC n. 12/Cf del 12.01.2004 e che si riporta qui di seguito: “un calciatore al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica inflittegli in una gara del campionato juniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se vi avesse partecipato in quota) o in una gara del campionato allievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza, fermo restando il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa”. Con tale parere, la C.F. ha stabilito che la pena inflitta al calciatore debba essere dallo stesso scontata nella stagione successiva, nella squadra di sua militanza ed in gare omogenee (e, quindi, tipologicamente corrispondenti) a quelle nelle quali era maturata la condotta punita (per omogenee, si intendono, ad esempio, le gare dei campionati dilettanti di tutte le categorie, le gare del campionato regionale juniores e quelle del campionato provinciale juniores; lo stesso vale per le gare dei campionati regionali allievi e giovanissimi e quelli provinciali delle dette categorie giovanili). Solo qualora non ricorra il carattere di omogeneità tra la gara del passato incriminata e le gare attuali, seconda la C.F., la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza del calciatore. L’unico limite alla operatività di tale principio è quello della separatezza tra gare di campionato e gare di coppa. Va posto all’attenzione, a questo punto, che le sanzioni inflitte per infrazioni commesse in gare di qualsiasi campionato non possono essere scontate in Coppa Italia o Coppa Regione, stante appunto il principio di separazione sanzionatoria tra Coppa Italia o Coppa Regioni ed altre competizioni diverse dalle precedenti, che è contemplato dalle sottoriportate norme. - Art. 19, comma 11.1, C.G.S. che recita:”Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano fra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.”. - art. 19, comma 11.3, che recita:”Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni”. Al riguardo l’art. 48 N.O.I.F. definisce l’attività ufficiale e quella non ufficiale, come di seguito indicato: 1. Attività ufficiale è quella relativa ai campionati ed ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alle Leghe, al Settore per l’attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati. 2. Attività non ufficiale è quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l’attività ricreativa ed ogni altra attività. LE CONTRODEDUZIONI DELLA CONTROPARTE A.S.D. RONCHI CALCIO Nelle proprie controdeduzioni, l’A.S.D. Ronchi Calcio si richiama al soprariportato parere interpretativo della Corte Federale, espresso il 18.12.2003 e, visto che il calciatore Zampa Esteban non rientra più nella categoria “allievi”, è dell’opinione che, nell’insussistenza di gare omogenee, nel 2014/2015, a quella per la quale lo Zampa aveva riportato la sanzione, lo stesso potesse scontare la squalifica in qualunque tipo di gara disputata dalla società di appartenenza. Secondo la predetta Società, il “qualunque tipo di gara” va interpretato come “l’una o l’altra che sia, non importa quale” e quindi come una qualunque gara della Lega Nazionale Dilettanti e non specificatamente riferita alla prima squadra o alla squadra juniores. Pertanto, sempre secondo quanto dedotto dalla controparte, il calciatore in questione ha scontato la squalifica nelle prime tre giornate del campionato “juniores” regionale (sua reale categoria di appartenenza), in cui non era mai stato utilizzato, motivo per cui aveva titolo per poter essere impiegato il 28.09.2014, nella quarta giornata del campionato di promozione, contro la squadra del Pro Cervignano Muscoli, avendo espiato interamente la pena riportata nel 2013/2014. L’A.S.D. Ronchi ha posto all’attenzione, altresì, nelle proprie controdeduzioni, di non aver schierato il calciatore in questione nella terza giornata del campionato juniores, disputatasi il 20.09.2014, nonostante il 21.09.2014 lo stesso non poteva essere utilizzato con la prima squadra dovendo scontare una squalifica di una giornata, riportata a seguito di espulsione inflittagli nella gara di promozione del 14.09.2014 (2^ giornata); e ciò a testimonianza della convinzione che lo Zampa dovesse scontare il residuo di squalifica inflittagli nel 2013/2014 nel campionato della categoria “juniores” 2014/2015. L’A.S.D. Ronchi Calcio ha rilevato, altresì, che il proprio calciatore non ha cambiato società rispetto alla stagione sportiva 2013/2014 e che, pertanto, non può trovare applicazione nella fattispecie il 6° comma dell’art. 22 del C.G.S. In conclusione, la predetta Società ha aggiunto quanto rappresentato dalla Corte Federale nel suindicato parere del 18.12.2003, che si riporta testualmente: “E’ innegabile, comunque, che sarebbe auspicabile un intervento riformatore della normativa federale, rivolto a rendere più immediato e perspicuo il coordinamento tra i vari profili di questa complessa materia e ad assorbire i possibili spazi di perplessità”. CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI Tutto cio’ premesso, occorre dirimere il dubbio in quale gara il predetto calciatore debba scontare, in questa stagione sportiva, il residuo di squalifica inflittagli nel 2013/2014, per infrazione commessa nel campionato allievi: campionato di promozione con la prima squadra o campionato regionale juniores? Si fa presente che, essendo nato nel 1997, lo Zampa può partecipare, in ragione della sua età, ad entrambe le citate competizioni : risulta “in quota” (e quindi non “fuori quota”) per il campionato regionale juniores e può prender parte anche al campionato di promozione, nel quale la sua Società ha, tra l’altro, anche l’obbligo di schierare, sin dal’inizio e per tutta la durata delle gare, almeno due calciatori “giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: - uno nato dall’1.1.1995 in poi; - uno nato dall’1.1.1996 in poi. Non potendo scontare la squalifica di cui trattasi, in questa stagione sportiva, in una gara del campionato allievi per superati limiti di età, ad avviso di questo Giudice, il predetto campionato giovanile “allievi” non può considerarsi omogeneo (quindi tipologicamente corrispondente) a quello regionale juniores od a quello di promozione, cui prende parte la prima squadra quest’anno del Ronchi Calcio: i campionati di prima squadra dilettanti e quello juniores rientrano nell’attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, mentre quello allievi rientra fra le attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica. Inoltre i campionati dilettanti di prima squadra e juniores hanno caratteristiche differenti rispetto a quello allievi, a cui possono prender parte solo giovani calciatori di una determinata fascia di età compresa fra i 14 ed i 17 anni (negli juniores è consentito l’impiego di calciatori nati invece dall’1.1.1996, più tre fuori quota nati dall’1.1.1995 in poi, aventi quindi 19 anni di età; nei campionati dilettanti non sussistono limiti di età ed, inoltre, per i calciatori quindicenni deve essere presentata una relazione di un medico che attesti la loro raggiunta maturità psico-fisica alla partecipazione a tale attività). Poiché, pertanto, non ricorre, sempre ad avviso di questo Giudice, carattere di omogeneità fra la gara del passato incriminata (allievi) e le gare attuali cui può prender parte lo Zampa (juniores e prima squadra), la squalifica, secondo il menzionato parere interpretativo della Corte Federale, va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di appartenenza del calciatore e successiva rispetto alla squalifica fermo restando il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa. Si ritiene, anche in base a precedenti pronunce relative a simili casi, che principio cardine da applicarsi, alla luce del quale la norma di cui all’art. 22 C.G.S. vada interpretata, è quello dell’effettività della sanzione che deve essere, comunque, scontata. Non potendosi individuare per lo Zampa, nel 2014/2015, gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione nel 2013/2014, e dovendosi la squalifica scontare, come sopra detto “in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza”, la stessa non può che essere scontata o nel campionato regionale juniores o nel campionato di promozione con la prima squadra, competizioni entrambe di competenza del calciatore di cui trattasi, in quanto ad entrambe lo stesso può prender parte. In virtù del principio di afflittività ed effettiva esecuzione della sanzione non può, però, certamente lasciarsi alcuna discrezionalità alla Società di decidere autonomamente ed a seconda della convenienza tecnico-sportiva in quale delle due suindicate competizioni debba essere scontata la squalifica. Infatti, sempre in base al suddetto parere interpretativo della Corte Federale, “deve tenersi conto che le norme sanzionatorie dell’ordinamento federale vanno interpretate ed applicate nel senso che producano un qualche effetto piuttosto che nessuno, come avverrebbe se si consentisse alla eterogeneità delle gare della stagione successiva rispetto a quella della stagione precedente da cui trasse origine la squalifica di fungere da strumento di pratica elusione della pena e quindi di frustrazione delle finalità, sia afflittiva che deterrente, che la norma federale assegna al sistema sanzionatorio”. In conclusione, stante il generale principio di separazione sanzionatoria tra Coppa Italia ed altre competizioni (in base al quale lo Zampa non poteva scontare la squalifica inflittagli, con la prima squadra, nelle gare dell’attività ufficiale di Coppa Italia disputate all’inizio di questa stagione sportiva dall’A.S.D. Ronchi Calcio il 27.08.2014, il 30.08.2014 ed il 10.09.2014), l’unica possibilità, ad avviso di questo Giudice, per garantire, nella fattispecie in esame, che la sanzione consistente in tre giornate di squalifica possa essere effettivamente e concretamente scontata, con l’immediatezza richiesta dall’art. 22, comma 2, C.G.S., senza lasciare nella circostanza alcuna discrezionalità alla Società stessa, sia quella che essa inizi a produrre i suoi effetti nella prima (cronologicamente) gara ufficiale utile (dopo la squalifica) dei campionati delle due categorie cui poteva prender parte lo Zampa (juniores o prima squadra) nel 2014/2015, per poi essere eseguita interamente nella stessa competizione. La prima partita utile dei suddetti due campionati è stata quella disputata il 6.9.2014 (1^ giornata del campionato regionale juniores, gara Ronchi Calcio-San Luigi); in tale gara lo Zampa non è stato impiegato, come non è stato impiegato nelle successive 2^ e 3^ giornata del campionato regionale juniores, disputatesi il 13 ed il 20 settembre 2014); il campionato di promozione è iniziato il 7.9.2014, quindi, seppure di un solo giorno, successivamente a quello juniores. Questo Giudice, riconoscendo anch’egli la necessità di un intervento riformatore da parte degli organi preposti che chiarisca le norme relative all’esecuzione delle sanzioni e soprattutto ai residui delle squalifiche che si registrano ogni anno nelle varie categorie di appartenenza dei calciatori, ritiene, quindi, che lo Zampa abbia scontato nel campionato regionale juniores 2014/2015 (in cui può essere utilizzato, in ragione della sua età, quale calciatore “in quota”) le tre giornate di squalifica inflittegli nella decorsa stagione sportiva per infrazione commessa in gara di campionato allievi 2013/2014; pertanto lo stesso poteva essere impiegato regolarmente nella gara del 28 settembre 2014 Ronchi Calcio – Pro Cervignano Muscoli, valevole per la 4^ giornata del Campionato di Promozione, Girone “B”. P.Q.M. 1) rigetta il reclamo proposto dall’A.S.D. Pro Cervignano Muscoli e dispone per l’incameramento della relativa tassa (art. 33, comma 13, del C.G.S.); 2) conferma il risultato di 0 - 0 (zero a zero), acquisito dalle due squadre sul campo nella gara RONCHI CALCIO - PRO CERVIGNANO MUSCOLI del 28.09.2014, valevole per il Campionato di Promozione, Girone “B”.
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