COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 del 29.10.2014 Delibere della Corte di Appello Sportiva Territoriale RECLAMO della ASD OL3 (Campionato Provinciale Allievi) in merito alle seguenti sanzioni inflitte dal GST all’esito della gara ASD GEMONESE – ASD OL3 disputata il 21.09.2014: a) perdita della gara con il punteggio di 0-3 ed ammenda di € 100,00 alla società; b) squalifica per una giornata del proprio calciatore CUCCHIARO Samuele; c) inibizione dell’Accompagnatore Ufficiale sig. CASTENETTO Gabriele sino al 31.10.2014 (in c.u. n° 12 del 02.10.2014 della Delegazione Provinciale di Udine )

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 del 29.10.2014 Delibere della Corte di Appello Sportiva Territoriale RECLAMO della ASD OL3 (Campionato Provinciale Allievi) in merito alle seguenti sanzioni inflitte dal GST all’esito della gara ASD GEMONESE – ASD OL3 disputata il 21.09.2014: a) perdita della gara con il punteggio di 0-3 ed ammenda di € 100,00 alla società; b) squalifica per una giornata del proprio calciatore CUCCHIARO Samuele; c) inibizione dell’Accompagnatore Ufficiale sig. CASTENETTO Gabriele sino al 31.10.2014 (in c.u. n° 12 del 02.10.2014 della Delegazione Provinciale di Udine ) Con tempestivo reclamo l’ASD OL3 ha impugnato il provvedimento del GST, pubblicato sul c.u. n° 12 dd. 02.10.2014 della Delegazione Provinciale di Udine, con il quale sono stati presi i provvedimenti disciplinari indicati in epigrafe “per avere la ASD OL3 schierato in campo il calciatore CUCCHIARO Samuele, pur non avendone titolo per non aver scontato la prima delle tre giornate di squalifica effettive di gara di cui al c.u. n. 59 del 28.05.2014 (stagione sportiva 2013/14) relativamente alla gara del 25.05.2014 (Play-off Giovanissimi Provinciali)”. La società reclamante lamenta che nel c.u. n° 62 del 18.06.2014 (stagione sportiva 2013/2014) della Delegazione Provinciale di Udine, recante al suo interno i “Provvedimenti disciplinari oltre il termine del Campionato”, non viene rilevato alcun provvedimento oltre il termine nei confronti del proprio tesserato CUCCHIARO Samuele. Analogamente anche nella presente stagione sportiva i cc.uu. n° 7 della Delegazione Provinciale di Udine e n° 15 del Comitato Regionale riportano un elenco dei “Provvedimenti disciplinari oltre il termine del Campionato”, senza che in esso figuri il nominativo del predetto CUCCHIARO. A detta della reclamante pertanto il richiamo effettuato dal GST al c.u. n. 59 del 28.05.2014 sarebbe “inappropriato”, in quanto, in applicazione del criterio cronologico, dovrebbero trovare applicazione i successivi (dal punto di vista temporale) comunicati ufficiali sopra citati, ai sensi dei quali la ASD OL3 sarebbe stata legittimata a schierare in campo il proprio calciatore CUCCHIARO. In ragione di un tanto la ASD OL3 conclude chiedendo, in riforma della decisione assunta dal GST, la omologazione del risultato acquisito sul campo, la revoca dell'ammenda inflitta alla società, la revoca della squalifica inflitta al calciatore CUCCHIARO Samuele ed infine la revoca della inibizione comminata al Dirigente Accompagnatore CASTENETTO Gabriele. La ASD GEMONESE, in qualità di controinteressata, ha fatto pervenire proprie difese scritte, evidenziando l'infondatezza del reclamo della ASD OL3 in quanto l'elenco dei “Provvedimenti disciplinari oltre il termine del Campionato” ha valenza puramente informativa, come indicato nei comunicati stessi. Il reclamo della ASD OL3 è infondato, per i motivi di seguito esposti. Per espressa previsione dell'art. 17, punto 5, lett. a) CGS, la società che “fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte” è punita con la punizione sportiva della perdita della gara. Il calciatore CUCCHIARO Samuele è stato schierato in posizione irregolare, posto che non aveva scontato le giornate di squalifica che gli erano state irrogate nella precedente stagione sportiva. Il fatto che il nominativo del predetto calciatore non comparisse nell'elenco dei “Provvedimenti disciplinari oltre il termine del Campionato” è del tutto irrilevante: coglie nel segno infatti la difesa della ASD GEMONESE nell'evidenziare che detto elenco, come riportato testualmente nel c.u. n° 15 del Comitato Regionale dd. 03.09.2014, e come peraltro è notorio, “è puramente informativo, in quanto solo le pubblicazioni dei provvedimenti disciplinari adottate dagli Organi di Disciplina Sportiva, contenute sui Comunicati Ufficiali a tempo debito pubblicati, hanno valore ai fini disciplinari”. Quella elencazione non vuole e non può fare testo: è solo uno strumento che vuole essere di ausilio alle società. L’omissione del nominativo del calciatore CUCCHIARO costituisce mero errore materiale. Diversamente ragionando, dovremmo sostenere che la sanzione pubblicata in c.u. n. 59 del 28.05.2014 è stata cancellata, o revocata, o comunque dichiarata inefficace; le domande: “da chi” e “per quale motivo” resterebbero senza risposta. Quanto agli altri provvedimenti disciplinari disposti dal GST (squalifica per una ulteriore giornata del calciatore CUCCHIARO Samuele, inibizione del Dirigente Accompagnatore e ammenda alla società) gli stessi sono necessaria conseguenza dell'infrazione di cui sopra e, conseguentemente, sono meritevoli di conferma. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello dichiara infondato il reclamo, conferma i provvedimenti adottati dal GST e dispone l'addebito della tassa reclamo.
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